SENTENZA Nº 201600155 di TAR Umbria, 24-06-2015
Presiding Judge | LAMBERTI CESARE |
Published date | 23 Febbraio 2016 |
Date | 24 Giugno 2015 |
Judgement Number | 201600155 |
Court | Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria (Italia) |
N. 00155/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00837/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 837 del 2014, proposto da:
Donatella Scortecci, rappresentata e difesa dagli avv.ti Donato Antonucci e Giovanni Tarantini, con i quali è elettivamente domiciliata in Perugia, Via XIV Settembre, 69;
contro
Universita' degli Studi di Perugia, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è pure legalmente domiciliata in Perugia, Via degli Offici, 14;
per l'annullamento
del D.R. n.1805 del 09.10.2014, trasmesso in pari data con nota racc.a.r. prot.n.2014/0030477, ricevuta il 13.10.2014, con cui il Rettore dell’Università degli Studi di Perugia ha disposto l’annullamento del D.R. n.4171/R del 13.12.2001, con cui, in applicazione dell’art.103, D.P.R. n.382/1980, “sono stati riconosciuti giorni 18 ai fini della progressione di carriera nella qualifìca di ricercatore universitario confermato” e del successivo D.D. n.61 del 02.02.2009, con cui, a modifica del primo decreto, è stata riconosciuta alla Prof.ssa Scortecci, sempre ai sensi dell’art.103, D.P.R. n.382/1980 e per detta qualifica, la complessiva anzianità di servizio di anni 7 mesi, 9 e giorni 12 “per i servizi prestati quale collaboratore tecnico dal 1.1.1990 al 21.3.1993, quale Funzionario Tecnico dal 22.12.1993 all ‘8.8.2000 e quale dipendente di categoria D ... dal 9.8.2000 al 21.6.2001”, e con correlata ridefinizione del trattamento economico e recupero “delle somme medio tempore corrisposte”, riferite al periodo di servizio prestato come “collaboratore tecnico” e riduzione dell’anzianità complessiva ad anni 5 e giorni 18; di ogni altro atto presupposto, in particolare della delibera del C.d.A. in data 25.06.2014, richiamata nel D.R. n. 1803/2014 cit.; e di ogni altro atto conseguente o comunque connesso con quello impugnato, ancorché non conosciuto dalla ricorrente; nonché per l’accertamento e la declaratoria dell’assenza del diritto dell’Amministrazione intimata, in ragione dell’attività di ricerca effettivamente svolta dalla ricorrente sin dalla sua assunzione come collaboratore tecnico, a recuperare le suddette somme e ad incidere sul trattamento previdenziale e di fine rapporto del dipendente e quindi per la condanna della medesima Amministrazione alla restituzione delle somme nel frattempo eventualmente trattenute, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, con versamento dei correlati contributi previdenziali; nonché, in subordine ed in via riconvenzionale, per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente a mantenere inalterato il proprio assetto retributivo-previdenziale e di fine rapporto, così come maturato dal 01.01.1990 ad oggi, con conseguente condanna dell’Amministrazione intimata a risarcire il danno cagionatogli con la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Universita' degli Studi di Perugia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2015 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente premette di essere professore...
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