SENTENZA Nº 201600154 di TAR Umbria, 24-06-2015

Presiding JudgeLAMBERTI CESARE
Date24 Giugno 2015
Published date23 Febbraio 2016
Judgement Number201600154
CourtTribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria (Italia)
N. 00836/2014 REG.RIC.

N. 00154/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00836/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 836 del 2014, proposto da:
Giancarlo Marchetti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Donato Antonucci e Giovanni Tarantini, con i quali è elettivamente domiciliato in Perugia, Via XIV Settembre, 69;

contro

Universita' degli Studi di Perugia, in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è pure legalmente domiciliata in Perugia, Via degli Offici, 14;

per l'annullamento

del D.R. n.1830 del 09.10.2014, trasmesso in pari data con nota racc.a.r. prot.n.2014/0030477, ricevuta il 20.10.2014, con cui il Rettore dell’Università degli Studi di Perugia ha disposto l’annullamento del D.D. n.1288 del 24.10.2008, con cui è stata riconosciuta al Prof. Giancarlo Marchetti, ai sensi dell’art.103, D.P.R. n.382/1980, la complessiva anzianità di servizio di anni 6 mesi 11 e giorni 3 “per i servizi prestati quale collaboratore tecnico dal 1.1.1991 all’8.8.2000 e quale dipendente di categoria D ... dal 9.8.2000 al 20.05.2001”, e con correlata ridefinizione del trattamento economico e recupero “delle somme medio tempore corrisposte”, riferite al periodo di servizio prestato come “collaboratore tecnico” e riduzione dell’anzianità complessiva ad anni 5 e giorni 18; di ogni al-tro atto presupposto, in particolare della delibera del C.d.A. in data 25.06.2014, richiamata nel D.R. n.1 830/2014 cit.; e di ogni altro atto conseguente o comunque connesso con quello impugnato, ancorché non conosciuto da esso ricorrente; nonché per l’accertamento e la declaratoria dell’assenza del diritto dell’Amministrazione intimata, in ragione dell’attività di ricerca effettivamente svolta dalla ricorrente sin dalla sua assunzione come collaboratore tecnico, a recuperare le suddette somme e ad incidere sul trattamento previdenziale e di fine rapporto del dipendente e quindi per la condanna della medesima Amministrazione alla restituzione delle somme nel frattempo eventualmente trattenute, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, con versamento dei correlati contributi previdenziali; nonché, in subordine ed in via riconvenzionale, per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a mantenere inalterato il proprio assetto retributivo-previdenziale e di fine rapporto, così come maturato dal 01 .01 .1991 ad oggi, con conseguente condanna dell’Amministrazione intimata a risarcire il danno cagionatogli con la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Universita' degli Studi di Perugia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2015 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente premette di essere professore associato per il settore scientifico-disciplinare M-FIL/01-Filosofia Teoretica nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Perugia a decorrere dal 21 dicembre 2010.

Espone che nel periodo compreso tra l’1 gennaio 1991 e l’agosto 2000 ha prestato servizio nel ruolo di collaboratore tecnico (VII q.f.) presso la cattedra di Filosofia teoretica della Facoltà di Lettere e Filosofia, e dall’agosto 2000 è...

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