SENTENZA Nº 201600139 di TRGA - Trento, 25-02-2016

Presiding JudgeVIGOTTI ROBERTA
Date25 Febbraio 2016
Published date11 Marzo 2016
Judgement Number201600139
CourtTribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Italia)
N. 00149/2015 REG.RIC.

N. 00139/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00149/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 149 del 2015, proposto da:
Guido Denicolò e Sarre Pirrone, rappresentati e difesi dagli avv. Massimo Luciani e Beatrice Tomasoni, con domicilio eletto presso lo studio della seconda di essi in Trento, via Grazioli, n. 5

contro

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore,
- Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore,
- Avvocatura dello Stato, in persona dell’Avvocato generale pro tempore,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Trento, Largo Porta Nuova, n. 9

nei confronti di

Carlo Bucalo, non costituito in giudizio

per l'accertamento

- del diritto alla corresponsione dei compensi professionali senza le decurtazioni e limitazioni previste dall'art. 9 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. 11 agosto 2014, n. 114;

- per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle somme dovute.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’Avvocatura dello Stato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2016 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. I ricorrenti sono Avvocati dello Stato attualmente in servizio presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento. Essi informano che è loro affidata la rappresentanza e la difesa in giudizio dello Stato e di altri numerosi enti pubblici territoriali, nonché una generale attività di consulenza volta all'analisi e alla soluzione di questioni tecnico-giuridiche concernenti l'attività di Pubbliche amministrazioni.

2. Essi allegano che sino all’entrata in vigore dell’art. 9 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. 11 agosto 2014, n. 114, il loro trattamento economico era regolato dal r.d. 30.10.1933, n. 1611, nonché dalle leggi 2.4.1979, n. 97, e 3.4.1979, n. 103. La relativa disciplina prevedeva:

- una quota fissa, commisurata a ruolo, titolo e grado del personale dell'Avvocatura ed equiparata, per il quantum, al trattamento dei magistrati dell'ordine giudiziario;

- una quota variabile, in funzione dell'esito delle controversie patrocinate quando la Pubblica amministrazione non risultava soccombente;

- l’esazione, a cura della stessa Avvocatura dello Stato, delle competenze di avvocato nei confronti delle controparti, liquidate con sentenza od ordinanza oppure pattuite per rinuncia o transazione;

- la ripartizione delle somme così raccolte (detratto il 12,50 per cento per il personale amministrativo) per sette decimi tra gli avvocati di ciascun ufficio, in base a norme regolamentari, e per tre decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati dello Stato;

- nei casi di transazione dopo sentenza favorevole allo Stato, o di pronuncia con compensazione delle spese e Amministrazione comunque non soccombente, l'Erario corrispondeva all'Avvocatura la metà delle competenze che sarebbero state liquidate.

3. Questo regime fu parzialmente modificato dall'art. 1, comma 457, della l. 27.12.2013, n. 147, che dispose una riduzione (nella misura del 75 per cento) temporanea (per il triennio 2014-2016) dei compensi liquidati a seguito di sentenza che riconosceva la Pubblica amministrazione non soccombente.

4. La struttura della quota variabile è stata però considerevolmente modificata con l’art. 9 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, il quale così ha disposto:

- tutti i compensi professionali sono computati ai fini del tetto massimo degli emolumenti di cui all'art. 23 ter del d.l. 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla l. 22.12.2011, n. 214;

- nell’ipotesi di sentenza favorevole con condanna della controparte alle spese, solo il 50 per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato; il 25 per cento delle suddette somme è destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato; il rimanente 25 per cento è versato al fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all' art. 1, comma 431, della l. n. 147 del 2013;

- nei casi di integrale compensazione delle spese, ai dipendenti della Pubblica amministrazione, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento già previsto;

- i regolamenti dell'Avvocatura dello Stato fissano i criteri per il riparto delle somme recuperate, in base al rendimento individuale e secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto della puntualità negli adempimenti processuali.

Il comma 2 dell’art. 9 ha poi espressamente abrogato l'art. 1, comma 457, della l. n. 147 del 2013 e l'art. 21, comma 3, del r. d. n. 1611 del 1933, norme, queste, che prevedevano la misura degli onorari da corrispondere agli avvocati dello Stato sia nel caso di liquidazione delle spese legali a carico delle controparti, sia nel caso di compensazione delle spese, ferma però restando la non soccombenza dell'Amministrazione.

5. In sintesi, dalla data del loro ingresso nel ruolo dell'Avvocatura dello Stato i ricorrenti, a loro detta, avrebbero conseguito il “diritto” alla corresponsione dei compensi per l'attività professionale esercitata ai sensi dell'art. 21 del r.d. n. 1611 del 1933. Nondimeno, a seguito della riforma disposta dall’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, essi oggi percepiscono i compensi professionali in misura differente, e ben minore, rispetto a quanto sarebbe loro spettato in applicazione delle disposizioni previgenti, in vigore al momento della loro assunzione e anche al momento in cui hanno concretamente svolto prestazioni professionali.

Di conseguenza - premesso di appartenere al personale della Pubblica Amministrazione che, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 30.3.2001, n. 165, è tuttora inquadrato in regime di diritto pubblico - con il presente ricorso essi chiedono al Tribunale di “accertare” il loro diritto di ottenere la corresponsione degli onorari professionali senza le decurtazioni e...

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