SENTENZA Nº 201506587 di TAR Lazio - Roma, 12-03-2015

Presiding JudgeSAVO AMODIO ANTONINO
Date12 Marzo 2015
Published date08 Maggio 2015
Judgement Number201506587
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
N. 11363/2014 REG.RIC.

N. 06587/2015 REG.PROV.COLL.

N. 11363/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11363 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- (già -OMISSIS-), rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Scuderi, Stefano Vinti, Carmelo Barreca, Ferruccio Barone, con domicilio eletto presso Stefano Vinti in Roma, Via Emilia, 88;

contro

U.T.G. - Prefettura di Roma, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la declaratoria

dell’illegittimità del silenzio tenuto dal Prefetto di Roma in relazione al mancato aggiornamento dell’informativa interdittiva antimafia adottata il 24.9.2012, a fronte delle reiterate istanze di riesame avanzate dalla Società interessata;

per l’annullamento

previa adozione di misure cautelari,

del provvedimento della Prefettura di Roma prot. 280766 dell'1.12.2014, trasmesso via PEC con nota n. 282787 del 2.12.2014, con cui il Prefetto ha affermato che nei confronti della società "persiste la presenza di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa previste dal D.lvo 6 Settembre 2011 n. 159" ed ha confermato il provvedimento prot. 181014 del 7.8.2014 di amministrazione straordinaria adottato ai sensi dell'art 32, comma 10, del DL 90/14; nonché, di ogni atto presupposto e/o consequenziale, ivi comprese, ove occorra, le relazioni della GDF del 15.9.2014, dell'8.10.2014, del 31.10.2104 e del 10.11.2014, menzionate nel provvedimento impugnato, ed ivi compresa, quindi, la conferma del provvedimento prot. n. 181014 del 7.8.2014.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Roma e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2015 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio la Società ricorrente ha contestato il silenzio serbato dal Prefetto di Roma in relazione al mancato aggiornamento dell’informativa interdittiva antimafia adottata il 24.9.2012, a fronte delle reiterate istanze di riesame avanzate dalla Società interessata.

-OMISSIS- (già -OMISSIS-), è una Società di diritto britannico con sede a Londra, titolare dal 1° luglio 2007 della concessione di servizio pubblico per l'attivazione e conduzione operativa della rete telematica di gestione del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento, essendo subentrata a titolo autonomo ed originario quale società di scopo costituita tra le imprese raggruppate, al-OMISSIS-che con -OMISSIS- mandataria, che aveva superato nel 2004 la selezione a tal fine indetta dall'Agenzia dei Monopoli.

La Società ricorrente, da allora, gestisce la relativa convenzione di concessione con l'Agenzia dei Monopoli.

Il Prefetto di Roma ha emesso il 24 settembre 2012 nei confronti di -OMISSIS-, un'informativa interdittiva atipica ai sensi della lettera c) del settimo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 252/98, in relazione alla posizione del socio di controllo, -OMISSIS-.

-OMISSIS- si è attivata per ottenere la revoca dell'interdittiva prefettizia, proponendo l'istituzione di un "blind trust" per separare la gestione societaria dalla proprietà azionaria, e l’insediamento di un ufficio di controllo interno affidato ad una figura di alto rilievo istituzionale eventualmente indicata dalla Prefettura medesima.

Il Prefetto di Roma, tuttavia, non ha disposto la revoca dell'interdittiva, limitandosi ad emanare il 26 luglio 2013 un provvedimento di sospensione (sino al 31 maggio 2014) dell'efficacia dell'interdittiva medesima.

La Società, il 20 dicembre 2013, ha inviato al Prefetto una prima istanza di aggiornamento e conseguente richiesta di revoca degli effetti interdittivi.

La Prefettura ha riscontrato tale istanza con nota del 20 gennaio 2014, con la quale ha confermato che il riesame della posizione della Società era in corso.

La Società, in date 11 febbraio e 19 maggio 2014, ha inviato al Prefetto ulteriore richieste di riesame, aggiornamento e revoca degli effetti interdittivi.

Il Prefetto, però, si è limitato ad emettere la nota del 27 maggio 2014, trasmessa alla Società il 12 giugno successivo, con cui, riservandosi di provvedere all’aggiornamento, ha prorogato la sospensione degli effetti dell’interdittiva del 24 settembre 2012, sino al 31 dicembre 2014.

Il 7 agosto 2014, il Prefetto di Roma ha adottato un provvedimento ex art. 32, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014, disponendo la "gestione straordinaria e temporanea" delle attività della Società relative allo svolgimento della convenzione con l'Agenzia dei Monopoli, nominando all'uopo tre "amministratori straordinari" e prevedendone la cessazione degli effetti, all'esito favorevole dell’"aggiornamento" (confermando, pertanto, che la procedura di "aggiornamento" non era ancora conclusa).

-OMISSIS-, che aveva impugnato l'originaria interdittiva del 24 settembre 2012 ed i successivi atti di sospensione e proroga, ha impugnato anche il provvedimento di gestione straordinaria e temporanea (con ricorsi RG nn. 916/2012, 10955/2013 e 10141/2014 e successivi motivi aggiunti, assegnati alla Sezione II del TAR del Lazio).

Nelle more, è stato adottato il provvedimento interdittivo prot. 280766 dell'1.12.2014, che la Società ha impugnato (nell’ambito del presente contenzioso) con motivi aggiunti oggetto della memoria datata 5.12.2014, proponendo le censure di seguito indicate.

I) - Violazione degli artt. 84 e ss. del D.Lvo 159/11 anche in relazione all'art 3 della legge n. 241/90 ed agli artt. 41 e 97 della Costituzione; eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità, manifesta irragionevolezza e difetto di motivazione; ¬sviamento; violazione degli artt. 41 Cost. e 1 protocollo 1 CEDU.

Il provvedimento interdittivo impugnato è illegittimo per violazione del quinto comma dell'articolo 91 ultimo capoverso del codice antimafia, il quale prevede che "... il Prefetto anche sulla documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa..".

Nel caso di specie, la Società, con reiterate istanze avanzate tra il 20 dicembre 2013 ed il 19 maggio 2014, ha rappresentato circostanziati...

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