SENTENZA Nº 201505547 di TAR Campania - Napoli, 22-10-2015

Presiding JudgeROVIS CLAUDIO
Published date02 Dicembre 2015
Judgement Number201505547
Date22 Ottobre 2015
CourtTribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Italia)
N. 00096/2015 REG.RIC.

N. 05547/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00096/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 96 del 2015, proposto da:
Panza Ciro, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Angelone, con domicilio eletto in Napoli, Via Cervantes, n. 64;

contro

Comune di Giugliano in Campania, in persona del Commissario Straordinario p.t. dott. Giuseppe Guetta, rappresentato e difeso dagli avv.ti Eduardo Romano e Antonio Cimmino, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio dell’avv. Luigi Rispoli in Napoli, piazza Trieste e Trento n. 48;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) del provvedimento n. 41 del 08.10.2014, successivamente comunicato, con il quale il Dirigente del Servizio Controllo Edilizia Privata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.P.R. 380/01, ha ordinato al ricorrente "l'immediata sospensione di ogni attività edilizia e l'immediata interruzione delle opere in corso", ed ha vietato di "disporre dei suoli e delle opere già realizzate, di stipulare atti tra vivi sia in forma pubblica che in forma privata", in riferimento ad un fabbricato di sua proprietà ubicato in Giugliano, Via Madonna del Pantano, n. 44, ed individuato in Catasto ai sub 134, 150 e 165 della particella 3183 del Foglio 55 del NCT; b) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale, comunque lesivo del diritto della ricorrente, ivi inclusa la Relazione prot. 9052 del 16.11.2013, di cui è menzione nel provvedimento impugnato sub a) che precede.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giugliano in Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2015 il dott. Francesco Guarracino e uditi l’avv. Enrico Angelone per la parte ricorrente e l’avv. Eduardo Romano per l’amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in esame il sig. Ciro Panza, nella dedotta qualità di proprietario di una abitazione sita nel Comune di Giugliano in Campania in via Madonna del Pantano n. 44, distinta in catasto al foglio 55, particella 3183, sub 134 (nonché due vani seminterrati ai sub 150 e 165), ha impugnato l’ordinanza n. 41 dell’8 ottobre 2014, con cui il Dirigente del Servizio Controllo Edilizia Privata del menzionato comune, sul presupposto che il frazionamento realizzato sulla porzione di territorio individuato dalla particella 3183 configuri una lottizzazione abusiva, ha ordinato l'immediata sospensione di ogni attività edilizia e l'immediata interruzione delle opere in corso e ha vietato di disporre dei suoli e delle opere già realizzate, nonché di stipulare atti tra vivi sia in forma pubblica che in forma privata, in riferimento anche al suo immobile.

Parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’impugnato provvedimento con distinti motivi di censura essenzialmente incentrati sui vizi di omessa comunicazione di avvio del procedimento, di violazione dell’art. 30 del d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e di eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, anche deducendo la sua buona fede ed estraneità all’attività lottizzatoria.

Il Comune di Giugliano in Campania si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, depositando documentazione e memoria difensiva.

All’udienza pubblica del 22 ottobre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Con l’impugnata ordinanza dirigenziale n. 41 dell’8 ottobre 2014 il Comune di Giugliano in Campania ha ordinato a settantacinque parti, in qualità di proprietarie delle consistenze immobiliari ivi indicate, l’immediata sospensione della lottizzazione abusiva asseritamente posta in essere sulla porzione di territorio individuata catastalmente al foglio 55, particella n. 3183, ricadente sotto il profilo urbanistico in zona G3 Turistica Alberghiera.

2.1. L’autorità emanante ha rilevato che, a fronte del rilascio alla Società Immobiliare Aprovitola S.r.l. di un permesso di costruire (n. 2/2005) per la realizzazione sull’area di sette edifici da adibire a residence, composto ognuno da piano seminterrato, piano rialzato e piano sottotetto non abitabile, la particella è stata cartolarmente divisa in 212 subalterni e fisicamente frazionata, anche con opere edilizie abusive, in modo da trasformare la prevista struttura turistico-ricettiva in unità immobiliari con destinazione catastale A/2 (abitazioni di tipo civile), C/2 (magazzini e locali deposito) e C/6 (rimesse e autorimesse).

Nell’ordinanza comunale si richiama la relazione dei tecnici comunali prot. n. 9052 del 16.12.2013 nel senso dell’avvenuto frazionamento dell’area mediante atti catastali e notarili e la realizzazione di numerosi interventi edilizi abusivi «che dimostrano lo scopo lottizzatorio dei frazionamenti e delle suddivisioni poste in essere, a seguito di trasformazione da struttura turistico-ricettiva residence in civili abitazioni residenze private».

Ha chiosato il Comune nei suoi scritti difensivi, senza trovare contestazione da parte ricorrente, che nel corso del sopralluogo di cui alla predetta relazione sono stati censiti sei edifici composti da nove unità abitative e altri tre edifici composti a loro volta da tre unità abitative, le quali sono state sin dall’origine alienate per uso residenziale a terzi e stabilmente abitate dai loro proprietari, emergendo dunque che, al posto dei residence turistici, è stato realizzato un vero e proprio parco residenziale per civili abitazioni, composto da villette duplex bifamiliari e villini unifamiliari, con tanto di locale per il custode.

Tutto ciò integrerebbe l’ipotesi sanzionata dall'articolo 30 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

2.2 Parte ricorrente, individuata nell’elenco dei destinatari del provvedimento repressivo, ha contestato l’impugnata misura per l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, violazione ed erronea applicazione dell’art. 30 del d.P.R. n. 380/01 (sostenendo che non vi sarebbe stata lottizzazione abusiva dell’area, né cartolare né materiale), nonché per difetto di istruttoria e motivazione, assenza di presupposti e ingiustizia manifesta, invocando la buona fede e l’estraneità all’attività lottizzatoria contestata e, comunque, la sproporzione della sanzione adottata.

3. In linea con la giurisprudenza di questa Sezione in materia di lottizzazione abusiva (cfr. sentenza n. 4762 del 24.10.2013 e numerose altre), ai fini del rigetto del ricorso, va osservato che l'art. 30 del d.P.R. 380/2001, su cui si fonda l'ordinanza...

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