SENTENZA Nº 201504348 di TAR Lazio - Roma, 23-01-2015

Presiding JudgeSILVESTRI SILVIO IGNAZIO
Date23 Gennaio 2015
Published date19 Marzo 2015
Judgement Number201504348
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
N. 03128/2010 REG.RIC.

N. 04348/2015 REG.PROV.COLL.

N. 03128/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3128 del 2010, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi De Rosa, Claudio Pellicciari, con domicilio eletto presso Claudio Pellicciari in Roma, Via Aterno, 9;

contro

Ministero della Difesa e Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del Decreto del Ministero della Difesa n. 7/N (pos. 621464/A) del 7.1.2010 con cui è stato negato che la "-OMISSIS- accertata" è dipendente da causa di servizio,

nonché, quale atto presupposto, della Deliberazione del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio presso il Ministero delle Finanze, espressa nell'Adunanza n. 344/2008 del 1.7.2008.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2015 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Il Maresciallo ricorrente, in servizio dal 2010 presso il Comando Carabinieri del Ministero degli Esteri, impugna il decreto n. 7 del 7.1.2010 con cui il Ministero della Difesa ha respinto l’istanza di riconoscimento di concessione dell’equo indennizzo per “-OMISSIS-”, dallo stesso presentata in data 30.1.1999, adeguandosi al parere espresso dal Comitato per la verifica delle cause di servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze nella seduta del 1.7.2010 che ha ritenuto che l'infermità in questione «non può ... riconoscersi dipendente da fatti di servizio in quanto trattasi di forma morbosa derivante, nella maggior parte dei casi, da una -OMISSIS-, sull'insorgenza e decorso della quale gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti».

Il ricorso è affidato alle censure riconducibili all’eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche, in particolare difetto di motivazione, di istruttoria, illogicità e ingiustizia manifesta; erronea valutazione dei presupposti di fatto-travisamento; contrasto tra parere della CMO del 22.12.2000 e opposto parere del CVCS del 1.7.2010.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, il quale ha depositato documentazione e rapporto difensivo.

Con ordinanza n. 1722 del 21.4.2010 è stato dato atto della rinuncia alla istanza cautelare.

Alla pubblica udienza del 23.1.2015 la causa è trattenuta in decisione.

Con l’unico, articolato, motivo di ricorso il ricorrente deduce: “violazione del DPR n. 461/2001, del DPR n. 686/1957, del DPR n. 1092/1973 e del DM 12/02/2004; della L. 416/1926 e del Regolamento esecutivo adottato con R.D. 1024/1928; della L. 241/1990. Violazione dell'artt. 97 della Costituzione. Eccesso di potere; sviamento di potere; arbitrarietà; travisamento dei presupposti di fatto; irragionevolezza ed illogicità manifesta; omessa o insufficiente motivazione; non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito; intrinseca contraddittorietà e contraddittorietà manifesta tra i pareri emessi dalla CMO di Roma e dal CVCS”.

In primis, il ricorrente lamenta...

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