SENTENZA Nº 201503341 di TAR Lazio - Roma, 19-11-2014

Presiding JudgeTOSTI LUIGI
Date19 Novembre 2014
Published date25 Febbraio 2015
Judgement Number201503341
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
N. 01691/2014 REG.RIC.

N. 03341/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01691/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1691 del 2014, proposto da:
Società Cave Rocca Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Scorza e Michele Arcangelo Massari, con domicilio eletto presso Michele Arcangelo Massari in Roma, Via Marcantonio Colonna, 7;

contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell’esecuzione

del provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adottato (nell'ambito del procedimento n. 1/559B) nell'adunanza del 10 dicembre 2013 e notificato alla Cave Rocca S.r.l. in data 10 gennaio 2014, con il quale la predetta Autorità ha rideterminato la sanzione amministrativa pecuniaria posta a carico della Cave Rocca s.r.l. nella misura di Euro 339.858,35 disponendo altresì il pagamento da parte della Cave Rocca s.r.l., delle "maggiorazioni dovute ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, da computarsi sulla somma della sanzione così come rideterminata per il periodo di ritardo nel pagamento intercorrente dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento della sanzione originariamente fissato e sino a quello in cui è stata depositata la sentenza n. 5864 del 2009 del Consiglio di Stato che ha demandato all'Autorità la rideterminazione della sanzione»: pagamento da effettuarsi entro lo stesso termine di trenta giorni dalla notificazione del predetto provvedimento assegnato alla Cave Rocca s.r.l. per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria come sopra rideterminata; nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali, successivi o comunque connessi al provvedimento stesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2014 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.Cave Rocca S.r.l. (di seguito anche “Cave Rocca” o “CR” oppure “ricorrente”), odierna esponente, rappresenta quanto segue.

1.1 Con provvedimento n. 13457 del 29 luglio 2004, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito anche “AGCM” o “Autorità”), riscontrando l'esistenza di un'intesa nel settore del calcestruzzo preconfezionato tra varie imprese, tra cui Cave Rocca s.r.1., infliggeva sanzioni pecuniarie ai soggetti coinvolti, deliberando una ammenda a carico della odierna ricorrente pari a 800.000 euro.

L'Autorità nel provvedimento finale accertava che l'intesa in questione interessava un'area geografica limitata (provincia di Milano) e aveva avuto per oggetto e per effetto una significativa alterazione della concorrenza, in violazione dell'art. 2 comma 2, lett. a) e lett. c), della legge n. 287/1990. In particolare, secondo l'Autorità l'intesa era stata posta in essere tra il 1999 e il 2002 ed era consistita nella ripartizione a opera di diversi produttori di calcestruzzo delle relative forniture destinate ai diversi cantieri edili nella zona di Milano.

1.2 Nel provvedimento sanzionatorio emesso nei confronti di Cave Rocca e notificato alla stessa il 6 agosto 2004, l’Autorità ordinava di procedere al pagamento del relativo importo entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento medesimo (e quindi, entro il 4 novembre 2004) con l'espresso avvertimento che, in caso di ulteriore ritardo nel pagamento eccedente il semestre decorrente da tale termine (e quindi, oltre il 4 maggio 2005), la società sarebbe stata costretta al pagamento della maggiorazione prevista dall’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, in misura pari a un decimo per ogni semestre di ritardo.

1.3 Sennonché, con sentenza n. 12835 del 2 dicembre 2005, pronunciata sul ricorso delle imprese sanzionate, il Tar del Lazio, sez. I, annullava parzialmente il provvedimento "nella parte in cui le sanzioni da esso inflitte non risultano proporzionate ai limitati effetti dell'intesa", in ragione del fatto che "...la quantificazione delle sanzioni [risulta essere] inficiata da una sopravvalutazione delle conseguenze pratiche scaturite dall’intesa, ed in particolare da un'illegittima qualificazione della stessa infrazione come ‘molto grave’ piuttosto che in termini di gravità semplice...".

Il dispositivo di sentenza (n. 73/2005) veniva pubblicato il 23 marzo 2005, e quindi anteriormente alla scadenza del richiamato periodo di tolleranza (4 maggio 2005).

1.4 Avverso la sentenza n. 12385/2005 l’odierna deducente proponeva ricorso in appello.

1.5 Con sentenza n. 5864 del 29 settembre 2009, la sezione VI del Consiglio di Stato confermava l'annullamento parziale del provvedimento n. 13457 del 29 luglio 2004 dell'Autorità, anch'essa derubricando la pratica anticoncorrenziale in questione da “molto grave” a “grave”; il giudice di appello accoglieva inoltre la censura relativa alla durata dell'intesa, ritenendo che dalla corretta interpretazione delle risultanze istruttorie raccolte dall'Autorità, non emergessero elementi tali da far ritenere che l’intesa si fosse protratta per più di quindici mesi e che, pertanto, l'intesa sarebbe stata posta in essere tra il 1999 e la fine del 2000, e non già tra il 1999 e la fine del 2002, come ritenuto da AGCM.

In relazione a tale ultima circostanza il Giudice d’appello chiariva quindi che la norma sanzionatoria rilevante nel caso di specie era l'art. 15 della legge n. 287/90 nella formulazione precedente il 4 aprile 2001, e non già nella versione novellata dall'art. 11 della legge n. 57/2001.

Nello specifico, l'art. 15, ante novella, della legge n. 287/90 prevedeva che "...[n]ei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, [l'Autorità] dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore all'uno per cento e non superiore al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida relativamente ai prodotti oggetto dell'intesa o dell'abuso di posizione dominante, determinando í termini entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della...

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