SENTENZA Nº 201502342 di TAR Lombardia - Milano, 14-10-2015

Presiding JudgeMOSCONI MARIO
Judgement Number201502342
Date14 Ottobre 2015
Published date05 Novembre 2015
CourtTribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano (Italia)
N. 01818/2012 REG.RIC.

N. 02342/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01818/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1818 del 2012, proposto da:
Rosanna Cerutti, rappresentata e difesa dagli avv. Maria Sala, Claudio Sala, Elvezio Bortesi, con domicilio eletto presso Maria Sala in Milano, V. Hoepli 3;

contro

Comune di Paderno Dugnano, rappresentato e difeso dall'avv. Monica Modolo, con domicilio eletto presso Monica Modolo in Milano, c/o Segreteria Tar Milano;

nei confronti di

Flavio Asnaghi, rappresentato e difeso dagli avv. Giampaolo Pucci, Silvia Forte, con domicilio eletto presso Gianpaolo Pucci in Milano, Via F.lli Bronzetti, 3;
Regione Lombardia;

per l'annullamento

- del provvedimento del Comune di Paderno Dugnano, Settore Pianificazione del Territorio, prot. 25093 del 15 maggio 2012 a mezzo del quale è stata confermata “la validità del permesso di costruire n. 11/10, proprietario sig. Flavio Asnaghi, alla luce di quanto previsto dalla l.r. n. 7/2012, art. 17, comma 1”;- di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compreso il suddetto permesso di costruire n. 11/10 rilasciato al sig. Flavio Asnaghi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Paderno Dugnano e di Flavio Asnaghi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2015 il dott. Mario Mosconi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I – In ordine alla vicenda di cui in epigrafe giova, per ogni profilo, riportare integralmente l’intero contenuto della ordinanza di questa Sezione II (n. 1588 del 20-06-2013 – R.O.C.C. 260), con cui, al tempo, venne rimessa alla Corte Costituzionale la questione di costituzionalità (o meno) relativa al 1° c. dell’art. 17 della l.r. della Lombardia n. 7 del 18.04.2012:

“1. La sig.ra Rosanna Cerutti, odierna ricorrente, è proprietaria di un immobile situato sul territorio del Comune di Paderno Dugnano.

2. L’immobile confina con un’area di proprietà del sig. Flavio Asnaghi il quale, in data 9 novembre 2010, ha ottenuto dal predetto Comune il rilascio di un permesso di costruire per procedere alla ristrutturazione di un edificio ivi insistente.

3. La ricorrente, in data 7 marzo 2012, ha rivolto all’Amministrazione istanza di autotutela riguardante il suddetto titolo edilizio.

4. Il Comune di Paderno Dugnano, con atto del 15 maggio 2012, ha respinto l’istanza confermando la validità del permesso di costruire rilasciato.

5. Avverso tale atto ed avverso il citato permesso di costruire è diretto il ricorso in esame.

6. Si sono costituiti in giudizio, per resistere al gravame, il Comune di Paderno Dugnano ed il controinteressato, sig. Flavio Asnaghi.

7. La Sezione, con ordinanza n. 1188 del 24 agosto 2012, ha accolto l’istanza cautelare.

8. In prossimità dell’udienza di discussione del merito, le parti costituite hanno depositato memorie, insistendo nelle loro conclusioni.

9. Tenutasi la pubblica udienza in data 3 aprile 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.

10. Come anticipato, con il ricorso in esame, viene impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Paderno Dugnano ha respinto l’istanza di annullamento in autotutela di un permesso di costruire rilasciato per la realizzazione di un intervento di ristrutturazione di un edificio ubicato su di un’area attigua a quella di proprietà della ricorrente. Viene altresì impugnato il permesso di costruire, a suo tempo rilasciato al controinteressato.

11. L’intervento oggetto del titolo edilizio avrebbe consentito la demolizione e la ricostruzione dell’edificio con sagoma diversa rispetto a quella originaria.

12. Secondo la parte ricorrente l’illegittimità del titolo edilizio dipenderebbe proprio da quest’ultimo elemento, non essendo ammissibili, a suo dire, interventi classificati come ristrutturazione che comportino la demolizione e la ricostruzione di manufatti senza il rispetto della sagoma originaria.

13. Nell’istanza di autotutela, peraltro, l’interessata ha invocato la sentenza della Corte Costituzionale 21 novembre 2011 n. 309, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute nell’art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia n. 12/2005, come interpretato dall’art. 22 della legge della Regione Lombardia n. 7/ 2010, il quale definisce ristrutturazione edilizia gli interventi di demolizione e ricostruzione senza il vincolo della sagoma. In particolare, tali disposizioni sono state ritenute dalla Corte in contrasto con il principio fondamentale stabilito dall’art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380/2001, il quale esclude che possa parlarsi di ristrutturazione nel caso in cui la ricostruzione dell’immobile sia effettuata senza il vincolo di sagoma, con conseguente violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

14. Con il provvedimento di rigetto dell’istanza, l’Amministrazione intimata ha rilevato che, nonostante l’intervento della Corte Costituzionale, l’annullamento del permesso di costruire a suo tempo rilasciato al controinteressato non poteva essere disposto; e ciò in ragione del sopravvenuto art. 17, primo comma, della l.r. n. 7/2012, in forza del quale i titoli edilizi riguardanti gli interventi oggetto della suindicata pronuncia, rilasciati prima del 30 novembre 2011 e per i quali sia stata protocollata comunicazione di inizio lavori prima del 30 aprile 2012, debbono ritenersi comunque validi.

15. L’interessata, nel proprio ricorso, sostiene che la norma regionale da ultimo citata sia, e debba essere dichiarata, incostituzionale per...

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