SENTENZA Nº 201500924 di TAR Calabria - Catanzaro, 07-05-2015

Presiding JudgeSCHILLACI SALVATORE
Judgement Number201500924
Date07 Maggio 2015
Published date21 Maggio 2015
CourtTribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Catanzaro (Italia)
N. 00498/2015 REG.RIC.

N. 00924/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00498/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 498 del 2015, proposto da Luca Mannarino, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudia Parise e Giancarlo Pompilio, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Catanzaro, via De Gasperi, n. 76/B;

contro

Regione Calabria, in persona del Presidente pro-tempore; Consiglio Regionale della Calabria, in persona del legale rappresentante pro-tempore; Dipartimento Controlli della Regione Calabria, Assessorato Attivita' Produttive della Regione Calabria; tutti non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione degli effetti, anche in relazione alla sollevata questione de validitate legis e fino all'esito della definizione dell'incidente di costituzionalità,

a) della Deliberazione n. 9 del 24.02.2015 e relativi allegati dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, pubblicata sul BURC in data 10.03.2015, con la quale è stata avviata la selezione pubblica volta alla ricostituzione delle nomine degli organi decaduti di competenza della. Presidenza della Regione Calabria, limitatamente alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione di “Fincalabra s.p.a”;

b) della nota prot. n. 23042/SIAR del 26.01.2015, comunicata a mezzo pec, ove lesiva e ritenendosi necessario, con cui la Regione Calabria - Dipartimento Controlli ha comunicato, ai sensi degli artt. 7 e ss. L. 241190, l'avvio del procedimento relativo alla presa d'atto della decadenza della nomina dell' odierno ricorrente quale Presidente di “Fincalabra spa”;

c) del provvedimento di presa d'atto della relativa decadenza, anche se non conosciuto in quanto non notificato e qualora esistente;

d) del provvedimento di decadenza, anche se non conosciuto in quanta non notificato e qualora esistente e/o comunque del provvedimento implicito di decadenza sotteso alla deliberazione n. 9 del 24.2.2015;

e) di tutti gli atti della istruttoria eseguita a seguito del procedimento di presa d'atto della decadenza, non conosciuti;

f) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quelli gravati.

Per la condanna, ex art. 31, comma 1, c.p.a. dell'amministrazione a concludere il procedimento avviato in data 26 gennaio 2015 volto alla declaratoria o meno della decadenza del ricorrente;

ed, altresi, per l’accertamento

del diritto dell' odierno ricorrente alla permanenza, anche quale conferma, a Presidente del C.d.A. di “Fincalabra spa”..


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 7 maggio 2015, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con atto notificato in data 27.3.2015 e depositato in data 9.4.2015, il ricorrente premetteva che, nella qualità di manager esperto nella gestione di imprese pubbliche e private, aveva presentato istanza di partecipazione alla selezione pubblica, per soli titoli, indetta con Deliberazione n. 12 del 25.02.2014 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della. Calabria, per il conferimento delle nomine di cinque membri, fra cui quella di Presidente del Consiglio di Amministrazione di “Fincalabra spa”.

Precisava che la Regione, dapprima, con Deliberazione n. 39 del 28.5.2014, valutava negativamente la predetta istanza e, successivamente, all’esito di istanza di riesame, la accoglieva e, con Decreto n. 77 del 24.7.2014, lo nominava Presidente del Consiglio di Amministrazione di “Fincalabra spa”, per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Esponeva che, in data 26.01.2015, cioè dopo che erano trascorsi 47 giorni dalla proclamazione degli eletti per il rinnovo degli organi politici della Regione Calabria, gli veniva notificata la comunicazione di avvio del procedimento per la presa d'atto della decadenza dalla carica ricoperta, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 3 giugno 2005 n. 12 e precisava che, nonostante avesse reso il suo apporto partecipativo con nota del 30.1.2015, il procedimento così avviato non veniva concluso.

Lamentava che, in seguito, con Deliberazione n. 9 del 24.2.2015 dell’'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, veniva approvato il bando per le nomine di alcuni organi di enti ed aziende gravitanti nell’area regionale, compreso quello per la nomina di Presidente del Consiglio di Amministrazione della “ Fincalabra spa”.

Avverso l’operato della Regione Calabria, deduceva:

1) sulla illegittimità degli atti impugnati per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 della L.R. n, 12 del 2005 anche in combinato disposto con i principi espressi dalla Consulta in materia di “spoyl system” . 1.2 Violazione del principio del buon andamento e di imparzialità, nonché del giusto procedimento e dell’affidamento. 1.3 Violazione dei principi di efficacia ed efficienza della P.A. 1.4 Eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto: inapplicabilità della decadenza automatica al caso di specie. 1.5 Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà ed eroneità dell’azione amministrativa. 1.6 Violazione e/o falsa applicazione dei commi 6 e 6 bis dell’articolo 3 della Legge Regionale 11 maggio 2007 n.. 9, per come modificata dalla L.R. 24/2013;

Al ricorrente, nominato Presidente di “Fincalabra spa” con Decreto n. 77 del 24.7.2014, all’esito di una procedura selettiva, non potrebbe applicarsi la decadenza automatica prevista dall’art.1 della legge n. 12 del 2005, perché ciò impedirebbe la continuità dell'azione amministrativa nonché la valutazione dei risultati conseguiti, in violazione dei principi sanciti, in modo particolare, con la sentenza della Corte Costituzione n.34 del 2010.

2) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 9 e 10 della Legge n. 241/1990. 2.1. Eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento. 2.2 Eccesso di potere per illogicità, ingiustizia grave e manifesta;

Illegittimamente la P.A. avrebbe omesso di concludere il procedimento avviato con la comunicazione del 26.01.2015 - nell’ambito del quale il ricorrente aveva reso il proprio apporto partecipativo, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 241 del 1990- ed avrebbe provveduto a pubblicare il bando per la selezione di un nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione di “Fincalabra spa”.

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