SENTENZA Nº 201500468 di TAR Friuli Venezia Giulia, 07-10-2015

Presiding JudgeZUBALLI UMBERTO
Date07 Ottobre 2015
Judgement Number201500468
Published date26 Ottobre 2015
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia (Italia)
N. 00075/2015 REG.RIC.

N. 00468/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00075/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 75 del 2015, proposto da:
S.N.U.A. S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Maria Fracanzani, con domicilio eletto presso Gianna Di Danieli in Trieste, Via G. Bruni 5;

contro

Comune di Spilimbergo, rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Polacco, Giuseppe Caia e Massimo Calcagnile, con domicilio eletto presso il primo, in Trieste, Via Valdirivo 13;

nei confronti di

Ambiente Servizi S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Caia, Massimo Calcagnile, Alberto Polacco, con domicilio eletto presso il primo in Trieste, Via Valdirivo 13;

per l'annullamento

della delibera consiliare n. 78 del registro generale del 29.12.2014, pubblicata all'albo pretorio on-line dal 3.1.2015 al 18.1.2015, che dispone il "consolidamento del modello in house providing di Ambiente Servizi s.p.a. e prosecuzione delle relative gestioni anche al fine di eseguire quanto statuito dal T.A.R. Friuli Venezia Giulia sez. 1, 4 dicembre 2014 n. 629;

di ogni altro atto o provvedimento, anche non conosciuto, comunque connesso per presupposizione e consequenzialità, nonchè per il risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla società;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Spilimbergo e della Ambiente Servizi S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2015 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La società ricorrente contesta la delibera consiliare n. 78 del 29 dicembre 2014 che dispone il consolidamento del modello in house della Ambiente servizi società per azioni e prosecuzione delle relative gestioni per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, anche al fine di eseguire quanto stabilito dal Tar con la sentenza numero 629 del 2014.

Osserva la ditta ricorrente che la sentenza del Tar per il Friuli Venezia Giulia n. 629/14 ha stabilito che l’Ambiente servizi non poteva gestire tramite l’in house il servizio in quanto partecipata da soggetti privati. La previa richiesta di autotutela era stata rigettata.

Spiega la ditta ricorrente che la partecipazione di un privato anche indiretta esclude la possibilità del controllo analogo, che l’affidamento in house costituisce l’estrema ratio quale deroga alla concorrenza e che quindi tale scelta va motivata accuratamente.

La società ricorrente illustra poi le vicende riguardanti il comune di Spilimbergo e spiega il quadro normativo europeo e italiano di recepimento secondo il quale nel sistema l’affidamento dei servizi in house costituisce un’eccezione alla regola generale. La ditta ricorrente osserva poi come la delibera impugnata numero 78 del 2014 ha stabilito un nuovo affidamento ad un nuovo soggetto, modificato rispetto a quello originario, e ciò giustifica il passaggio consiliare nonché la riapprovazione di tutti gli allegati all’atto in precedenza annullato.

In via di diritto deduce i seguenti motivi di ricorso:

1. Violazione dell’articolo 3 comma 25 della legge regionale n. 14 del 2012, dell’articolo 3 bis del decreto legislativo 13 agosto 2011 n. 138, incompetenza e non possibilità di correggere il precedente atto amministrativo nei suoi vizi sostanziali. Nel caso non potrebbe essere ammesso alcun tipo di sanatoria ora per allora; inoltre, nel regime transitorio previsto dalla legge regionale gli affidamenti non possono essere affidati se non in proroga di quelli precedenti, mentre nel caso quello precedente era già stato annullato. Il comune avrebbe dovuto o prorogare il servizio già esistente o rimettere il potere di affidamento alla Comunità montana, che a sua volta avrebbe dovuto indire una pubblica gara.

2. Come secondo motivo deduce la violazione dell’articolo 1 commi 609, 611 e 612 della legge n. 190 del 2014, dell’articolo 23 bis del decreto legislativo 25 giugno 2008 n. 112; il legislatore ha inteso limitare il ricorso all’affidamento in house ai soli casi di eccezionale e motivato interesse pubblico. In particolare, la normativa prevede una congrua motivazione in relazione ai costi e i vantaggi dell’affidamento. Nel caso la relazione del comune non spiega le ragioni eccezionali che consentono tale tipo di affidamento diretto.

3. Come ulteriore motivo deduce la violazione dell’articolo 3 della legge 241 del 1990 per difetto di motivazione, falsa rappresentazione della realtà, travisamento dei fatti e carenza istruttoria, violazione del divieto di affidamento diretto a una società generalista, violazione dei principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa previsti sia dalla legge 241 del 1990 sia dall’articolo 97 della Costituzione. La decisione comunale ignora il contenuto della sentenza del Tar sotto vari aspetti, in particolare per quanto riguarda l’attività di controllo del comune sulla società che gestirà il servizio.

La ditta chiede altresì il risarcimento dei danni.

Resistono in giudizio il Comune intimato e la ditta Ambiente servizi spa.

Il Comune di Spilimbergo nella sua memoria difensiva depositata il 19 settembre 2015 eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione delle delibere comunali che hanno dato vita alla società Ambiente servizi spa.

Altra inammissibilità deriverebbe dalla mancata impugnazione della delibera consiliare n 46 del 19 marzo 2015 che ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, ove si stabilisce di mantenere la partecipazione in Ambiente servizi.

Ulteriore inammissibilità deriva dalla circostanza che l’interesse a ricorrere della SNUA si fonderebbe sull’aspettativa di potersi aggiudicare la gara indetta dalla Comunità montana, gara già espletata e vinta da altra ditta; da qui la sopravvenuta carenza d’interesse a ricorrere.

Le memorie, le difese e le eccezioni di Ambiente Servizi risultano analoghe a quelle comunali.

Sia parte ricorrente, sia il comune, sia infine la ditta Ambiente servizi hanno in successive memorie ribadito le rispettive argomentazioni.

Infine nella pubblica udienza del 7 ottobre 2015 la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

1.0. Viene in discussione il ricorso per l’annullamento della delibera consiliare n. 78 del 29 dicembre 2014 che dispone il consolidamento del modello in house della Ambiente servizi...

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