SENTENZA Nº 201500467 di TAR Friuli Venezia Giulia, 07-10-2015

Presiding JudgeZUBALLI UMBERTO
Published date26 Ottobre 2015
Date07 Ottobre 2015
Judgement Number201500467
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia (Italia)
N. 00004/2015 REG.RIC.

N. 00467/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00004/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
S.N.U.A. Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Maria Fracanzani, con domicilio eletto presso Gianna Di Danieli in Trieste, Via G. Bruni 5;

contro

Comune di Castelnovo del Friuli, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Caia, Massimo Calcagnile, Andrea Crismani, con domicilio eletto presso l’ultimo, in Trieste, Via Valdirivo 13;

nei confronti di

Ambienti Servizi Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Crismani, Giuseppe Caia, Massimo Calcagnile, con domicilio eletto presso il primo, in Trieste, Via Valdirivo 13;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

della delibera consiliare del Comune di Castelnovo del Friuli, n. 1019 del 10 novembre 2014, che dispone l'adesione ad Ambiente Servizi S.p.A. per affidarle il servizio di gestione rifiuti urbani ed assimilati a partire dal 1 gennaio 2015;

di ogni altro atto o provvedimento connesso per consequenzialità,

nonchè per la condanna al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla società;

quanto ai motivi aggiunti depositati in data 27 febbraio 2015:

della delibera del Consiglio Comunale del Comune di Castelnovo del Friuli n. 1027 del 30 dicembre 2014;

di ogni altro atto, anche se non conosciuto, comunque connesso per consequenzialità;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castelnovo del Friuli e della Ambiente Servizi Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2015 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La società ricorrente contesta la delibera consiliare n. 1019 del 10 novembre 2014 che dispone l’adesione del Comune alla Ambiente servizi società per azioni per affidarle il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati a far tempo dal 1 gennaio 2015.

Osserva la ditta ricorrente che la sentenza del Tar per il Friuli Venezia Giulia n 629/14 ha stabilito che la Ambiente servizi non poteva gestire tramite l’in house il servizio in quanto partecipata da soggetti privati.

Spiega la ditta ricorrente che la partecipazione di un privato anche indiretta esclude la possibilità del controllo analogo, che l’affidamento in house costituisce l’estrema ratio quale deroga alla concorrenza e che quindi tale scelta va motivata accuratamente.

La società ricorrente illustra poi le vicende riguardanti il comune di Castelnovo e spiega il quadro normativo europeo e italiano di recepimento secondo il quale nel sistema l’affidamento dei servizi in house costituisce un’eccezione alla regola generale.

In via di diritto deduce i seguenti motivi di ricorso:

1. Violazione dell’articolo 3 comma 25 della legge regionale n. 14 del 2012, dell’articolo 17 della medesima legge, dell’articolo 3 della legge 241 del 1990 per eccesso di potere e difetto di motivazione e falsa rappresentazione della realtà. La norma regionale consente ma non impone l’aggregazione a una forma di cooperazione esistente ma impone altresì una motivazione congrua. La soppressione delle comunità montane non rileva posto che esse sono state sostituite da apposite unioni.

2. Violazione dell’articolo 106 del Trattato dell’unione europea, violazione dell’articolo 34 comma 20 del decreto legislativo 179 del 2012, dell’articolo 3 della legge 241 del 1990 per illogicità, motivazione carente, difetto d’istruttoria e falsa rappresentazione della realtà. Nella relazione richiamata si cita un presunto vantaggio economico della gestione affidata in house ma tale motivazione non corrisponde alla realtà e risulta contenere palesi errori di previsione.

3. Violazione dell’articolo 106 del trattato europeo, dell’articolo 97 della costituzione, dell’articolo 34 comma 20 del decreto legislativo 179 del 2012 e ulteriore violazione dell’articolo 3 della legge 241 del 1990. Nella motivazione si paragonano dati non comparabili anche perché riferiti a tempi diversi. La convenienza economica poi è priva di riferimenti concreti e non preceduta da un’opportuna indagine di mercato.

I vizi testé esplicitati rilevano anche perché l’in house costituisce un’eccezione alla regola generale della concorrenza e quindi deve essere limitata ai casi strettamente necessari.

4. Ulteriore violazione dell’articolo 106 del trattato europeo, violazione dell’articolo 113 del d lgs 267 del 2000, mancato rispetto dei principi comunitari in tema di affidamento, per oggetto generalista e presenza di capitale privato. Le società pubbliche costituite per lo svolgimento del servizio locale possono svolgere solo quello specifico servizio mentre al caso lo statuto della Ambiente servizi spa appare quanto mai generico; manca poi un controllo analogo anche perché il consorzio maggiore azionista è posseduto in varie quote da comuni e società consorziate, quasi tutte private, il che fa venir meno il requisito della totalità di capitale pubblico. Cita a favore la giurisprudenza prevalente.

La ditta ricorrente con appositi motivi aggiunti impugna la deliberazione comunale, successiva rispetto all’atto impugnato, datata 30 dicembre 2014 n. 1027, con la quale si intendeva dare attuazione alla sentenza del TAR 629 del 2014.

Invero in un momento successivo rispetto alla citata sentenza del Tar n. 629 del 2014 venivano acquistate dei vari comuni tutte le azioni in mano ai privati.

La società ricorrente in via preliminare qualifica la delibera comunale non come una mera conferma del precedente affidamento, ma quale nuova assegnazione diretta del servizio, perché essa contiene una diversa valutazione della scelta comunale.

A sostegno del ricorso per motivi aggiunti deduce la violazione dell’articolo 3 comma 25 della legge regionale n. 14 del 2012, dell’articolo 3 bis del decreto legislativo 13 agosto 2011 n. 138, incompetenza e non possibilità di correggere il precedente atto amministrativo nei suoi vizi sostanziali. Nel caso non potrebbe essere ammesso alcun tipo di sanatoria ora per allora.

Come secondo motivo aggiunto deduce la violazione dell’articolo 1 commi 609, 611 e 612 della legge 190 del 2014, dell’articolo 23 bis del d.l. 25 giugno 2008 n. 112; il legislatore ha inteso limitare il ricorso all’affidamento in house ai soli casi di eccezionale e motivato interesse pubblico.

Come ulteriore motivo aggiunto deduce la violazione dell’articolo 3 della...

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