SENTENZA Nº 201500379 di TAR Emilia Romagna - Bologna, 05-02-2015

Presiding JudgeMOZZARELLI GIANCARLO
Date05 Febbraio 2015
Judgement Number201500379
Published date15 Aprile 2015
CourtTribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna - Bologna (Italia)
N. 00048/2010 REG.RIC.

N. 00379/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00048/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 48 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Novartis Farma s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Carlo Piria e Francesca Libanori, con domicilio eletto presso l’avv. Francesca Casini, con studio in Bologna, Galleria Cavour n. 2;

contro

Regione Emilia - Romagna, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Bologna, via Marconi n. 34;

nei confronti di

Roche s.p.a, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensiva:

A)della delibera Giunta Reg. Emilia-Romagna del 26/10/2009 ed allegato, con cui il medicinale “Avastin” (bevacizumab), autorizzato per il trattamento di prima linea dei pazienti con carcinoma del colon e del retto metastatico, é stato ammesso all'erogazione a carico del servizio sanitario regionale, per le indicazioni terapeutiche non autorizzate concernenti il "trattamento di nuovi casi di degenerazione maculare legata all'età (DMLE)", in base ad un protocollo che ne contempli l'uso "prevalente" rispetto al medicinale “Lucentis”, commercializzato dalla ricorrente, autorizzato specificamente per il trattamento della D.M.L.E.; nonché, qualora occorra: B) delle delibere Giunta Reg. del 6/11/2006 e del 22/12/2008; D) del parere reso dalla Comm.ne Reg. del farmaco in data 16/7/2009 sui medicinali da utilizzare per il trattamento delle maculopatie correlate all'età. Con il primo ricorso per motivi aggiunti, la società impugna ulteriormente la delibera e gli altri atti regionali di cui sopra, sostenendo l’illegittimità costituzionale dell’art. 35 L.R. Emilia – Romagna 22/12/2009 n. 24, che ha introdotto il comma 3 bis nell’art. 36 della L.R. 29/12/2009 n. 24 (disposizione, questa, sulla quale si basa la deliberazione regionale...

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