SENTENZA Nº 201411886 di TAR Lazio - Roma, 19-11-2014

Presiding JudgeMEZZACAPO SALVATORE
Date19 Novembre 2014
Published date27 Novembre 2014
Judgement Number201411886
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
N. 11053/2014 REG.RIC.

N. 11886/2014 REG.PROV.COLL.

N. 11053/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11053 del 2014, proposto dalla società Banca Profilo S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e dei signori Fabio Candeli, Matteo Ugo Michelazzi e Riccardo Grimaldi, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Morbidelli, Giuseppe Cannizzaro, Paolo Iemma, e Marco Annoni, con domicilio eletto in Roma, via Udine n. 6, presso lo studio dell’avvocato Marco Annoni;

contro

la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - CONSOB, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Providenti, Maria Letizia Ermetes, Paolo Palmisano e Chiara Ferraro, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, via G.B. Martini n. 3;

per l'annullamento

dei seguenti atti: A) provvedimento prot. n. 0067683 in data 11 agosto 2014 con il quale la CONSOB ha riscontrato la diffida, presentata dai ricorrenti in data 18 luglio 2014, finalizzata all’adozione di un nuovo regolamento attuativo dell’art. 187-septies del decreto legislativo n. 58/1998, conforme all’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in data 4 marzo 2014 (c.d. Sentenza Generale Stevens), nonché all’annullamento o alla revoca degli atti del procedimento sanzionatorio n. 479531 riguardante i ricorrenti stessi; B) regolamento n. 15086 in data 21 giugno 2005, approvato dalla CONSOB ai sensi dell’art. 187-septies del decreto legislativo n. 58/1998, per contrasto con l’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, così come interpretato dalla predetta sentenza n. 18640 del 2014,

nonché per l’accertamento dell’illegittimità del regolamento CONSOB n. 15086 in data 21 giugno 2005 per contrasto con l’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, così come interpretato dalla predetta sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in data 4 marzo 2014, nonché dell’obbligo della CONSOB di provvedere all’emanazione di un nuovo regolamento sanzionatorio conforme all’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, così come interpretato dalla predetta sentenza del 4 marzo 2014;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della CONSOB;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2014 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La società Banca Profilo S.p.A. ed i signori Fabio Candeli, Matteo Ugo Michelazzi e Riccardo Grimaldi premettono che il presente ricorso non è volto a contestare il potere sanzionatorio attribuito alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (di seguito denominata CONSOB) dal decreto legislativo n. 58/1998 (di seguito denominato TUF), ma solo le modalità con le quali la CONSOB, nell’esercizio della potestà regolamentare ad essa attribuita dall’art. 187-septies del TUF, ha disciplinato il procedimento sanzionatorio relativo agli illeciti di cui all’art. 187-ter del TUF, ossia a far accertare l’illegittimità del regolamento approvato con la delibera n. 15086 in data 21 giugno 2005 (di seguito denominato Regolamento del 2005), recante “disposizioni organizzative e procedurali relative all’applicazione di sanzioni amministrative e istituzione dell’Ufficio Sanzioni Amministrative”. Quindi i ricorrenti in punto di fatto riferiscono quanto segue: A) l’Ufficio Abusi di Mercato (di seguito denominato Ufficio AM) della Divisione Mercati con atto di contestazioni in data 6 dicembre 2013 ha avviato nei loro confronti un procedimento sanzionatorio per presunta manipolazione delle azioni della Banca Profilo S.p.A. nel periodo compreso tra il 21 giugno 2011 ed il 27 maggio 2013, contestando alla Banca Profilo S.p.A. la violazione dell’art. 187-quinquies, comma 1, lettere a) e b), del TUF ed ai signori Fabio Candeli, Matteo Ugo Michelazzi e Riccardo Grimaldi la violazione dell’art. 187-ter, comma 1, lettere a) e b), del TUF; B) tale procedimento è disciplinato dal Regolamento del 2005, che prevede, in sequenza, la formale contestazione degli addebiti, da parte della Divisione competente, sulla base degli elementi in ogni modo acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell’attività di vigilanza di competenza della CONSOB; la produzione di controdeduzioni da parte dell’interessato; la valutazione di tali controdeduzioni da parte della Divisione competente e la conseguente trasmissione degli atti all’Ufficio Sanzioni Amministrative (di seguito denominato Ufficio SA), accompagnati da una relazione istruttoria; la possibilità di produrre all’Ufficio SA ulteriori controdeduzioni in merito alla predetta relazione; l’istruttoria da parte dell’Ufficio SA e la trasmissione di una relazione conclusiva sulla sussistenza o meno della violazione contestata; la decisione finale dell’organo di vertice CONSOB, competente a provvedere sulla proposta contenuta nella predetta relazione conclusiva; C) al procedimento avviato nei loro confronti non si applica, ratione temporis, il nuovo Regolamento approvato con la delibera n. 18750 del 2013 (di seguito denominato Regolamento del 2013), abrogativo del precedente Regolamento del 2005, ma di contenuto sostanzialmente analogo al precedente; D) le contestazioni del 6 dicembre 2013 sono frutto degli elementi acquisiti dalla Commissione sin dal 28 maggio 2013, mediante tre ispezioni svolte presso la Banca Profilo S.p.A., la Arepo BP S.p.A. (società controllante la Banca Profilo S.p.A.) e la Equita Sim S.p.A., mediante l’interpello dei principali venditori di azioni della Banca Profilo S.p.A., mediante le dichiarazioni rese da una pluralità di soggetti interessati e mediante l’accesso alle conversazioni telefoniche intervenute tra alcuni dei ricorrenti e determinati operatori del mercato; D) a fronte di attività di indagine di tale ampiezza il Regolamento del 2005 - in violazione dei più elementari principi relativi al giusto processo, al diritto al contraddittorio ed alla parità delle parti - consente ai soggetti sottoposti al procedimento sanzionatorio soltanto il diritto di accedere agli atti e di formulare controdeduzioni scritte, non essendo prevista né la possibilità di interrogare o far interrogare le persone sentite in fase d’indagine dalla CONSOB, né la possibilità di partecipare personalmente alle sedute dell’organo di vertice della Commissione, né la possibilità di partecipare alla valutazione...

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