Sentenza Nº 19888 della Corte Suprema di Cassazione, 23-07-2019

Presiding JudgeMANNA ANTONIO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:19888CIV
Date23 Luglio 2019
Judgement Number19888
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 24970-2016 proposto da:
MADDALENA FRANCA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
MAZZINI 114/B, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO EMILIO
ABBATE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
RANIERI RODA e GIOVAMBATTISTA FERRIOLO;
- ricorrente —
Civile Sent. Sez. U Num. 19888 Anno 2019
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI
Data pubblicazione: 23/07/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- con troricorrente e ricorrente incidentale -
avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di FIRENZE (r.g. n.
726/2015), depositato il 21/03/2016.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/06/2019 dal Consigliere ROBERTO GIOVANNI CONTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale LUIGI
SALVATO, che ha concluso per il rigetto del ricorso, assorbito
l'incidentale condizionato;
uditi gli avvocati Ferdinando Emilio Abbate, Giovambattista Ferriolo
ed Emanuele Manzo per l'Avvocatura Generale dello Stato.
Fatti di causa
Maddalena Franca propose innanzi alla Corte di appello di
Firenze ricorso ai sensi della legge n. 89 del 2001, chiedendo
l'indennizzo per l'irragionevole durata di un procedimento Pinto
protrattosi anni quattro e mesi quattro, considerando il tempo
intercorso fra la fase di cognizione compreso fra il 12 luglio 2010 -
data di proposizione del ricorso - ed il 5.12.2012 - data del deposito
della sentenza della Cassazione che, in riforma della decisione
impugnata, aveva accolto il ricorso - e quello della fase esecutiva
compreso fra la notifica del precetto avvenuta il 10.1.2014 ed il 10
novembre 2014 - data di irrevocabilità dell'ordinanza di assegnazione
del giudice del pignoramento mobiliare -.
Il Consigliere designato accolse il ricorso e condannò il Ministero
della Giustizia a pagare la somma di C 500,00 oltre spese.
Avverso tale decreto il Ministero della Giustizia propose
opposizione ex art. 5
ter
della L. n. 89 del 2001 innanzi alla Corte di
Ric. 2016 n. 24970 sez. SU - ud. 18-06-2019
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
appello di Firenze che, con decreto n. 506/2016, la accolse,
revocando il decreto di condanna al pagamento dell'indennizzo.
La Corte territoriale, preliminarmente, disattese le eccezioni di
inammissibilità e di incompetenza territoriale formulate dal Ministero.
Osservò, quanto alla prima eccezione, che il procedimento per la
violazione della ragionevole durata del processo era stato definito da
un giudice del Distretto di Corte di appello di Perugia e, quanto
all'eccezione di decadenza, che il termine semestrale di proponibilità
della domanda era stato rispettato, rilevando la data della definitività
dell'ordinanza di assegnazione, coincidente con 1'11.5.2015.
La Corte di appello affermò che, al fine di stabilire se fosse stato
superato il termine di ragionevole durata di anni due, mesi sei e
giorni cinque, occorreva sommare la durata della fase di cognizione e
quella della fase di esecuzione. E poiché la fase esecutiva aveva preso
luogo dalla notifica dell'atto di precetto eseguita il 16.4.2014 e la
durata della fase di cognizione, complessivamente considerata, era
pari ad anni due e mesi due, alla quale andava aggiunta la durata
della fase esecutiva di mesi sei, l'arco di tempo complessivamente
pari ad anni due e mesi otto non poteva dirsi irragionevole,
superando solo per una frazione di due mesi la durata ragionevole.
Avverso detta decisione ha proposto ricorso per Cassazione
Maddalena Franca, affidato a due motivi.
Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso e
ricorso incidentale condizionato.
All'udienza del 18.10.2017 il Collegio della sottosezione seconda
civile ha rinviato la causa alla pubblica udienza, ritenuta la necessità
di un approfondimento della questione di diritto sollevata.
Per l'udienza pubblica del 19.4.2018 la ricorrente ha depositato
memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. All'esito dell'udienza pubblica del
19.4.2018 la sezione Seconda ha emesso l'ordinanza interlocutoria
n.796/2019, proponendo questione di massima di particolare
I.
Ric. 2016 n. 24970 sez. SU - ud. 18-06-2019
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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