Sentenza Nº 19887 della Corte Suprema di Cassazione, 23-07-2019

Presiding JudgeMANNA ANTONIO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:19887CIV
Date23 Luglio 2019
Judgement Number19887
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 20020-2016 proposto da:
CECCONI PATRIZIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
MAZZINI 114/B, presso lo studio dell'avvocato GIOVAM BATTISTA
FERRIOLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato
FERDINANDO EMILIO ABBATE;
- ricorrente -
Civile Sent. Sez. U Num. 19887 Anno 2019
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI
Data pubblicazione: 23/07/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrente -
avverso il decreto n. 318/2016 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA,
depositato 1'8/02/2016.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/06/2019 dal Consigliere ROBERTO GIOVANNI CONTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale LUIGI
SALVATO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Ferdinando Emilio Abbate, Giovambattista Ferriolo
ed Emanuele Manzo per l'Avvocatura Generale dello Stato.
Fatti di causa
Con ricorso depositato il 24 settembre 2015 Cecconi Patrizia
chiese alla Corte di appello di Perugia l'equo indennizzo per
irragionevole durata di un procedimento per ottenere l'indennizzo ai
sensi della I. n.89/2001.
A fondamento della domanda la ricorrente evidenziò che: a) in
data 22.5.2007 aveva proposto ricorso alla Corte di appello di Roma,
domandando l'equa riparazione per l'irragionevole durata di un
giudizio celebrato innanzi al TAR Lazio; b) la domanda era stata
accolta parzialmente con decreto depositato il 5.10.2009 e - a seguito
di ricorso in Cassazione - questa Corte, con sentenza depositata il 22
gennaio 2013, aveva condannato il Ministero della Giustizia al
pagamento dell'equo indennizzo liquidato in misura maggiore di
quella fissata dal giudice di appello; c) nonostante la condanna
definitiva, l'Amministrazione non aveva provveduto spontaneamente
ad adempiere all'obbligo di pagamento (quanto all'ulteriore somma
liquidata a seguito della sentenza della Suprema Corte), rendendo
Ric. 2016 n. 20020 sez. SU - ud. 18-06-2019
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
necessaria l'azione esecutiva iniziata con atto di precetto notificato il
4.4.2014, alla quale era seguita l'ordinanza di assegnazione del
16.3.2015.
Il consigliere designato respinse il ricorso sul presupposto
che il procedimento di esecuzione forzata era iniziato quando era già
spirato il termine semestrale di decadenza dal passaggio in giudicato
della sentenza che aveva definito il giudizio di cognizione, così
determinando l'impossibilità di una valutazione unitaria del processo
di merito e di quella di esecuzione.
Avverso tale decreto di rigetto, Cecconi Patrizia propose
opposizione ai sensi dell'art. 5
ter
della I. n. 89 del 2001 sostenendo
che - secondo la giurisprudenza della Corte edu - il giudizio di equa
riparazione e l'eventuale fase di esecuzione andavano considerati
unitariamente, sicché ella aveva diritto di proporre il ricorso volto alla
condanna dello Stato al pagamento dell'equo indennizzo entro sei
mesi dall'ordinanza di assegnazione.
Il Ministero della Giustizia, costituitosi, chiese il rigetto
dell'opposizione.
La Corte di Appello di Perugia, con decreto n. 86 del 2016,
rigettò l'opposizione, ritenendo che si era determinata una frattura
tra il giudizio di cognizione e quello di esecuzione tale da impedire la
valutazione unitaria, atteso il decorso tra le due "fasi" protratto oltre
sei mesi, visto che la sentenza della Cassazione era stata depositata
il 22.1.2013 e che il precetto era stato notificato oltre il termine
semestrale.
La Cecconi ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due
motivi.
Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.
In prossimità dell'udienza camerale la ricorrente ha
depositato memoria difensiva.
Ric. 2016 n. 20020 sez. SU - ud. 18-06-2019
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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