Sentenza Nº 19668 della Corte Suprema di Cassazione, 18-09-2014

Presiding JudgeSALME' GIUSEPPE
ECLIECLI:IT:CASS:2014:19668CIV
Date18 Settembre 2014
Judgement Number19668
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
Ud. 17106/14
SENTENZA
Sul ricorso R.G. 8439/11 proposto da:
CUGUSI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in Roma, via Germa-
nico 107, presso l'avv. Lorenzo Borrè, che lo rappresenta e difende
giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente —
CONTRO
EQUITALIA GERIT S.P.A. (Agente per la riscossione per la provincia
di Roma), in persona del legale rappresentante pro tempore, eletti-
vamente domiciliata in Roma, piazza Pasubio 15, presso l'avv. Dario
Buzzelli, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al con-
troricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del La-
zio (Roma), Sez. 38, n. 328/38/10 del 13 ottobre 2010, depositata il
4 novembre 2010, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17
giugno 2014 dal Consigliere Raffaele Botta;
udito l'avv. Lorenzo Borrè per la parte ricorrente e l'avv. Alfonso
Papa Malatesta per la parte resistente;
udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale dott. Umberto Apice,
che ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo del ricorso inci-
y
dentale con rimessione per il resto alla sezione semplice.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Civile Sent. Sez. U Num. 19668 Anno 2014
Presidente: SALME' GIUSEPPE
Relatore: BOTTA RAFFAELE
Data pubblicazione: 18/09/2014
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
L
-;
La controversia origina dall'impugnazione da parte del contribuente
dell'iscrizione ipotecaria, emessa a seguito di un presunto mancato
pagamento di una cartella di pagamento, della quale il contribuente
negava di aver ricevuto notifica, così come del prodrornico avviso di
accertamento e della successiva iscrizione ipotecaria di cui egli ave-
va appreso l'esistenza in modo del tutto occasionale, mentre la stes-
sa avrebbe dovuto essergli comunicata ai sensi dell'art. 50, comma
La Commissione adita dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo
che l'iscrizione d'ipoteca non rientrasse tra gli atti impugnabili.
La decisione era riformata con la sentenza in epigrafe, la quale, in
parziale accoglimento dell'appello del contribuente, pur riconoscendo
la ritualità della notifica della cartella, annullava l'iscrizione ipoteca-
ria per non essere stata la stessa comunicata al contribuente ai sen-
si dell'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, ritenuto applicabile
alla fattispecie.
Avverso tale sentenza il contribuente ricorre per cassazione con tre
motivi, tutti sostanzialmente incentrati sulla contestazione della ri-
tualità della notifica della cartella ai sensi dell'art. 140 cod. proc.
civ., eseguita, ad avviso del ricorrente, senza il rispetto delle regole
che ne presidiano la legittima esecuzione.
Il concessionario ha, a sua volta, proposto ricorso incidentale con
due motivi, lamentando il mancato accoglimento dell'eccezione di
tardività del ricorso (primo motivo) e l'erronea applicazione nella
fattispecie della disposizione di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n.
602 del 1973.
La causa era chiamata innanzi alla Sesta sezione civile, sezione tri-
butaria, di questa Corte, la quale, con ordinanza n. 18008 del 24 lu-
glio 2013, rimetteva al Primo Presidente la valutazione circa l'oppor-
tunità di devolvere alle Sezioni Unite la seguente questione:
«se il concessionario alla riscossione non sia tenuto, ove sia decorso
un anno dalla notifica della cartella di pagamento, prima di procede-
re all'iscrizione di ipoteca a notificare al debitore un avviso che con-
tenga l'intimazione ad adempiere entro cinque giorni l'obbligo risul-
tante dal ruolo (2 comma dell'art. 50 del d. P. R. 602 del 1973), e
ciò a prescindere dalla entrata in vigore dei disposto del d.l. n. 70
del 2011, art. 7, comma 2, lett.
u-bis),
convertito con modificazioni
nella I. n. 106 del 2011, a norma del quale "l'agente della riscossio-
ne è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunica-
zione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del paga-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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