Sentenza Nº 19409 della Corte Suprema di Cassazione, 08-05-2019

Presiding JudgeCAMMINO MATILDE
ECLIECLI:IT:CASS:2019:19409PEN
Judgement Number19409
Date08 Maggio 2019
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BARI
E da
BISCOTTI LUIGI nato a FOGGIA il 06/06/1976
GIARDIELLO COSIMO nato a FOGGIA il 10/01/1972
LA TEGOLA RAFFAELE nato a FOGGIA il 04/06/1971
SINESI ROBERTO nato a FOGGIA il 16/10/1962
SPERANZA LUIGI nato a FOGGIA il 21/02/1970
nel procedimento a carico di questi ultimi
avverso la sentenza del 06/07/2018 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DOMENICO
SECCIA che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità di tutti i ricorsi.
Sentiti gli avv.ti Censano per Biscotti, Sinesi e Speranza; Chiariello e Aricò per
Giardiello e La Tegola; Vannettiello per Sinesi, che insistono nei motivi di
ricorso.
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19409 Anno 2019
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA
Data Udienza: 13/02/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, parzialmente
riformando la sentenza del Tribunale di Foggia del 16 ottobre 2017, ha escluso
l'aggravante già prevista dall'art. 7 D.I.vo 152/91, ed ora contenuta nella
previsione dell'art. 416 bis.1 cod.pen., nei confronti di Luigi Biscotti, ritenuto
responsabile del delitto di spaccio di due panetti di sostanza stupefacente del
tipo hashish, e ha confermato la responsabilità degli imputati, in qualità di
esecutori materiali, e di Roberto Sinesi nella veste di mandante, in ordine a
reiterati episodi di estorsione, tentata e consumata, aggravata dal numero delle
persone riunite e dalla minaccia proveniente da soggetto che fa parte
dell'associazione di stampo mafioso, nonché dal metodo mafioso e dall'intento
di agevolare la relativa associazione, loro in concorso e rispettivamente ascritti.
In particolare si addebita a Cosimo Giardiello, Luigi Speranza e Raffaele La
Tegola di avere imposto, su mandato del Sinesi, il pagamento di una somma di
C 50 per ogni automezzo in sosta su un piazzale di fronte all'impresa Princess,
azienda di lavorazione del pomodoro, in attesa di scaricare il prodotto, somma
pagata dagli autotrasportatori non in ragione del servizio di vigilanza notturna e
festiva prestato in favore degli automezzi, ma come tangente imposta grazie
all'intimidazione esercitata dal sodalizio mafioso.
2. Propone ricorso il Procuratore generale deducendo violazione dell'art. 7 della
legge 203/91 - oggi divenuto art. 416 bis.1 codice penale - e vizio di
motivazione nella parte in cui il collegio di secondo grado ha escluso la detta
circostanza aggravante in relazione alla condotta di spaccio di sostanza
stupefacente del tipo hashish contestata al Biscotti, ritenendo non provata la
prospettazione accusatoria secondo cui la famiglia mafiosa denominata Società
Foggiana, cui era contiguo lo stesso Biscotti, esercitava il controllo anche sul
mercato dell'hashish.
Secondo il ricorrente tale ricostruzione sarebbe illogica e viziata in diritto poiché
dal materiale probatorio acquisito emerge che il Biscotti svolgeva le attività cui
l'associazione mafiosa è dedita e impartiva ordini per mandato del clan
nell'ambito dell'attività di spaccio. Escludere che il commercio al minuto
dell'hashish fosse sottoposto ad autorizzazione da parte del clan e quindi
lasciare che lo stesso si svolgesse liberamente, comporta comunque una forma
di controllo sul territorio e conseguentemente agevola l'associazione per
delinquere di stampo mafioso.
Avverso la sentenza propongono ricorso anche gli imputati:
3.Luigi Biscotti,
con atto sottoscritto dal proprio difensore di fiducia deduce:
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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