Sentenza Nº 19273 della Corte Suprema di Cassazione, 25-06-2020

Presiding JudgeIASILLO ADRIANO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:19273PEN
Date25 Giugno 2020
Judgement Number19273
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
MALARA GIOVANNI nato a REGGIO CALABRIA il 13/09/1945
PELLICANO GIOVANNI nato a REGGIO CALABRIA il 08/02/1952
MALARA PAOLO nato a REGGIO CALABRIA il 22/12/1974
LAVILLA ANTONIO nato a REGGIO CALABRIA il 28/02/1975
avverso la sentenza del 11/05/2018 della CORTE DI APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO
DI
GIURO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale ALFREDO POMPEO VIOLA, che ha concluso
chiedendo il rigetto del ricorso proposto da MALARA
GIOVANNI, MALARA PAOLO e
LAVILLA ANTONIO;
l'annullamento per PELLICANO GIOVANNI limitatamente al
trattamento ga
'
hzionatorio, con rinvio ad altra sezione della
Corte d'Appello di Reggio Calabria, e il rigetto nel resto del
ricorso.
Uditi i difensori.
E' presente l'avvocato SCHEMBRI FABIO del foro di MILANO, in difesa di PELLICANO
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19273 Anno 2020
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: DI GIURO GAETANO
Data Udienza: 26/05/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
GIOVANNI,che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.
E' presente l'avvocato STAIANO SALVATORE del foro di CATANZARO, in difesa di
PELLICANO GIOVANNI, che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso.
E' presente l'avvocato POGGIO BRUNO del foro di REGGIO CALABRIA, quale sostituto
processuale dell'avvocato CALABRESE FRANCESCO del foro di REGGIO CALABRIA, in
difesa di LAVILLA ANTONIO, come da nomina depositata in udienza, che si riporta ai
motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.
E' presente l'avvocato IARIA GIACOMO del foro di REGGIO CALABRIA, in difesa di
MALARA GIOVANNI, che conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso
E' presente l'avvocato MARTINO MARCO TULLIO del foro di REGGIO CALABRIA, anche
quale sostituto processuale dell'avvocato FOTI PASQUALE del foro di REGGIO
CALABRIA, entrambi in difesa di MALARA PAOLO, che conclude chiedendo
l'accoglimento dei motivi di ricorso.
a
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria, per quanto di
interesse in questa sede, ha confermato la sentenza emessa in data 19/07/2016 dal G.u.p. del
Tribunale di Reggio Calabria nella parte in cui dichiarava la penale responsabilità di Giovanni
Malara, Paolo Malara e Antonio Lavilla, quali partecipi ad associazione di tipo mafioso armata,
riqualificato il fatto anche per quest'ultimo (in relazione al quale era stato contestato il ruolo di
organizzatore) ai sensi del primo comma dell'art. 416
bis
cod. pen., e li condannava
rispettivamente i primi due alla pena di anni sei di reclusione e Lavilla alla pena di anni otto di
reclusione. Ha, inoltre, rideterminato la pena inflitta dal suddetto G.u.p., con la summenzionata
sentenza, nei confronti di Giovanni Pellicano, dichiarato, altresì, responsabile in ordine al delitto
di associazione di tipo mafioso armata, previa riqualificazione del fatto ai sensi del primo comma
dell'art. 416
bis
cod. pen., in anni otto di reclusione.
2.
Avverso detta sentenza Giovanni Malara propone ricorso per cassazione, tramite il proprio
difensore.
2.1. Col primo motivo di impugnazione la difesa deduce violazione di legge e vizio di
motivazione in relazione agli artt. 192, 178, 125, 546 cod. proc. pen. e 416
bis
cod. proc. pen..
Rileva il difensore che : - la sentenza impugnata, a differenza di quella di primo grado, pone
a fondamento del giudizio di intraneità mafiosa le dichiarazioni dei collaboratori Moio e Villani e,
come riscontro delle stesse, le risultanze dei servizi di osservazione della P.g.; - a fronte delle
eccezioni di genericità e di indeterminatezza delle dichiarazioni sia di Moio che di Villani, prive di
qualsiasi dettaglio e specificazione in ordine all'addebito associativo mosso, nessuna risposta
risulta fornita dalla Corte territoriale; - le dichiarazioni accusatorie di Villani sono, poi,
ulteriormente indebolite dal fatto di essere
de relato
e dall'assenza di una conoscenza diretta tra
il ricorrente e il collaboratore che non lo riconosceva nell'effige mostratagli e non era in grado
neppure di specificare la fonte diretta; - le propalazioni dei collaboratori al più erano in grado di
attestare un rapporto di vicinanza di Giovanni Malara al solo Tegano, non sufficiente a fondare
la responsabilità del suddetto in ordine alla partecipazione al reato associativo, postulante,
invece, un rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del
sodalizio, con modalità tali da poter desumere la completa messa a disposizione a vantaggio
della consorteria; - anche la mera elencazione di occasioni di incontri da cui vengono ricavate le
frequentazioni dell'odierno ricorrente di alcuni luoghi o alcuni coimputati non è sufficiente a
ritenere che si trattasse di incontri relativi a questioni associative, piuttosto che contributi
occasionali incompatibili con il prendere parte alla vita del sodalizio; - il mancato sequestro di
fogli o biglietti (c.d. "pizzini") non ha consentito di ritenere che attraverso essi si realizzasse un
inequivocabile scambio di informazioni tra sodali recatisi presso il chiosco dei meloni attinenti al
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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