Sentenza Nº 19054 della Corte Suprema di Cassazione, 02-05-2013

Presiding JudgeLUPO ERNESTO
ECLIECLI:IT:CASS:2013:19054PEN
Judgement Number19054
Date02 Maggio 2013
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
Penale Sent. Sez. U Num. 19054
Anno
2013
Presidente:
LUPO ERNESTO
Relatore: CORTESE ARTURO
Data Udienza: 20/12/2012
SENTENZA
sui ricorsi proposti
da
1. Vattani Umberto Alessandro, nato a Skopje (Macedonia) il
05/12/1938
2. Salaparuta Bernardo Giuseppe, nato in Tunisia il
07/09/1956
avverso la sentenza del
08/06/2011
della Corte di appello di Roma
visti gli
atti,
il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Arturo Cortese;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Carlo Destro, che
ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione nei confronti del
Salaparuta e
il
rigetto del ricorso del Vattani;
uditi per Vattani gli avvocati Franco Coppi e Fabrizio Lemme, e per Salaparuta
l'avv. Vincenzo Arrigo, che hanno concluso riportandosi ai rispettivi ricorsi e
motivi.
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RITINUTO
IN
FATTO
1.
Con
sentenza del 16 aprile 2009
il
Tribunale di
Roma
condannava
Umberto AleSNndro Vattanl e Bernardo GluHppe Salaparuta alle pene,
rispettivamente, di anni due e mesi otto di reclusione, e di mesi dieci di
reclusione, in
qut~nto
ritenuti responsabili:
il Vattanl, del reato di peculato continuato (capo
sub
A)
di
cui
agli artt.
81
cpv. e 314, comma primo, cod. pen., perché, avendo, nella qualità
di
ambasciatore e capo della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione
europea, il
possesso
di varie utenze cellulari belghe, le utilizzava,
nel
periodo
compreso fra Il settembre 2001 e
il
dicembre 2003, per l'effettuazione di
numerose telefonate di carattere privato, per Importi consistenti;
entrambi, del reato di falso Ideologico (capo sub C) di
cui
agli artt. 110 e
479 cod. pen., materialmente commesso,
su
Istigazione del Vattanl, dal
Salaparuta, ntltla qualità di cancelliere contabile presso
la
predetta
Rappresentanza, e consistito nella falsa attestazione,
In
un
atto a
sua
firma
Intestato alla "Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea",
recante
la
data del
22
gennaio 2004 e avente
ad
oggetto
un
resoconto di
spese
a
carico del Vattanl, di aver ricevuto da quest'ultimo, a titolo di conguaglio per
le
spese non di servizio relative all'anno 2003 per una delle utenze,
il
rimborso pari
alla somma di euro 11.650,67, che
In
realtà all'epoca non era ancora avvenuto
(in quanto vertfkatosl quasi tre mesi dopo, ossia Il 6 aprile 2004);
Il
SaJapanJta,
inoltre,· del reato di favoreggiamento personale aggravato
(capo sub
0)
di cui agli artt. 378 e 61,
n.
9, cod. pen., contestato in relazione
alla commissione della condotta delittuosa
di
falso.
Il
Tribunale di
Roma,
quindi, concesse
le
attenuanti generiche e unificati i
reati
ex
art.
81
cpv. cod. pen., condannava
Il
Vattanl alla
pena
di
due anni e otto
mesi di reclusione (così determinata: p.b. ridotta ex art. 62-bls
cod.
pen. , per
il
ritenuto più g,..ve delitto di falso:
un
anno e quattro mesi, aumentata sino
all'Inflitto per la continuazione
con
gli episodi
di
peculato),
con
la
pena accessoria
della interdizione di pari durata dal pubblici uffici, e
Il
Salaparuta alla pena di
dieci mesi di
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(così determinata: p.b. ridotta
ex
art.
62~bls
cod. pen.,
per Il ritenuto
p..:.
grave delitto di falso: otto mesi, aumentata sino all'inflitto per
la continuazione
con
Il delitto di favoreggiamento).
2.
Su
appeUo
degli imputati,
la
Corte di appello di
Roma,
con
sentenza dell'8
giugno 2011, assolveva Il Salaparuta dal reato di cui
al
capo sub D (con
eliminazione del relativo aumento di
pena
ex art. 81, comma secondo, cod. pen.)
perché
Il
fatto non costituisce reato (mancando la prova che il predetto avesse
agito con Intenti ulteriori rispetto a quello di salvaguardare le aspettative di
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carriera del
Vat111nl,
evitandogli problemi disciplinari) e riconosceva
al
Vattanl
l'attenuante di
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all'art. 62,
n.
4,
cod.
pen., relativamente
al
reato
di
pecu&ato
di cui
al
capo
A.
(venendo
In
rilievo, a tale effetto, l singoli episodi delittuosi),
con
conseguente diminuzione a
un
anno della
p~ma
applicata
come
aumento per
la
continuazione, confermando,
nel
resto,
la
pronuncia
di
primo grado.
Per
la
conferma della responsabilità
del
Vattanl
In
ordine
al
delitto di
peculato di cui
al
primo comma dell'art. 314
cod.
pen.
la
Corte
di
merito
si
basava
sul
consolidato e prevalente orientamento della giurisprudenza
di
legittimità,
secondo
il quale, nella condotta
di
Indebito utilizzo
del
telefono
d'ufficio
da
parte
del
pubb11co
fun.z:lonario,
ciò
che
viene
In
rilievo agli effetti
penali è l'appropfiazlone delle energie costituite
dagU
Impulsi elettrici, occorrenti
per realizzare
la
comuniCaZione,
entrate a far parte
del
patrimonio
dell'amministrazione.
Secondo
la Corte capitolina, all'epoca
dei
fatti
nessuna
fonte consentiva
al
personale degli affari esteri l'utilizzo per fini privati del telefono cellulare
assegnato per motivi d'ufficio. In particolare
la
c.d. direttiva "Frattini"
n.
3/2001
subordinava espressamente
la
possibilità
di
un
tale utilizzo alla esistenza
di
un
contratto c.d.
d"'l
billing, idoneo
cioè
a consentire
una
fatturazione differenziata
per le telefonate private.
alcun valore potevano avere,
In
quanto contrastanti
con
l'lnequivoco tenore della detta direttiva, i chiarimenti ministeriali successivi
alla vicenda di
causa,
secondo
i quali, in
caso
di
mancata attivazione
del
dual
b/11/ng,
le telefonate private potevano ugualmente farsi,
senza
limiti
di
spesa,
salvo l'obbligo di rimborso, e
senza
vincoli temporali,
da
parte
del
pubblico
funzionarlo.
Prassi
In
tal
senso,
pur tollerate, erano palesemente Illegittime.
il
caso
di
specie, per
le
sue
particolarità e per
la
condotta tenuta dall'imputato,
offriva alcun appiglio per rltenerne sussistente
la
buona
fede.
Riguardo al falso,
la
Corte
ne
confermava
la
sussistenza
in
base
alle
caratteristiche formali e
al
chJaro
tenore dell'atto,
al
suo
raffronto
con
l'omologa
attestazione datata 6 aprile 2004 e
ai
rilievi effettuati in
sede
di ispezione
dal
24
al
27
febbraio 2004.
3.
Avverso
la
sentenza della Corte
di
appello entrambi gli imputati hanno
proposto ricorso per
cassazione
a
mezzo
dei
rispettivi difensori
di
fiducia.
3.1.
Il
Vattanl,
che
ha
impugnato la
sola
condanna per
Il
delitto
di
peculato,
ha
formulato i seguenti tre motivi.
a) Erronea applicazione dell'art. 314
cod.
pen.
e motivazione apparente,
illogica e contraddittoria.
Secondo
Il
ricorrente,
nel
caso
di
uso
indebito dell'apparecchio cellulare
da
parte
del
pubblico ufficiale,
non
è configurabile
Il
delitto
di
peculato ordinario
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