Sentenza Nº 18773 della Corte Suprema di Cassazione, 12-07-2019

Presiding JudgeGENOVESE FRANCESCO ANTONIO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:18773CIV
Date12 Luglio 2019
Judgement Number18773
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
Civile Sent. Sez. 1 Num. 18773
Anno
2019
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE
Data
pubblicazione:
12/07/2019
SENTENZA
sul ricorso
17426/2015
proposto da:
Andrea Montelpare Spa,
in
persona del legale rappresentante pro
tempore,
elettivamente
domiciliata
in
Roma,
P.za
B.
Cairoli 6,
presso
lo
studio dell'avvocato Piero Guido Alpa e rappresentata e
difesa dagli avvocati Ubaldo Perfetti e Paolo Viozzi,
in
forza di
procura speciale in calce
al
ricorso, -ricorrente -
contro
Blufin Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Viale Bruno Buozzi 99, presso
lo
studio dell'avvocato Carmine Punzi, che
la
rappresenta e
difende
unitamente
all'avvocato Giuliana Gualdi,
in
forza di
procura speciale
in
calce
al
controricorso, -controricorrente -
avverso
la
sentenza
n.
724/2015
della
CORTE
D'APPELLO
di
BOLOGNA,
depositata
il
15/04/2015;
udita
la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
31/05/2019
dal Consigliere
UMBERTO
LUIGI
CESARE
GIUSEPPE
SCOTTI;
udito gli Avvocati UBALDO
PERFETTI
e ANTONIO D'ALESSIO in
sostituzione per delega dell'avv .CARMINE PUNZI;
udito
il
P.M.
in
persona del Sostituto Procuratore Generale
IMMACOLATA
ZENO
che
ha
chiesto dichiararsi inammissibile o
in
subordine rigettarsi i motivi
da
l a 3 e assorbimento nel resto.
FATTI
DI
CAUSA
l.
Il
Calzaturificio Andrea Montelpare
s.
r.I. (di seguito,
semplicemente, Montelpare)
ha
convenuto
in
giudizio
la
Blufin s.r.l.
dinanzi
al
Tribunale di Modena, riassumendo
la
causa
precedentemente instaurata dinanzi
al
Tribunale di Fermo,
dichiaratosi incompetente dopo averla istruita con consulenza
tecnica d'ufficio, per sentirla condannare
al
risarcimento dei danni
subiti per il mancato rinnovo del contratto di licenza di marchio, a
titolo di responsabilità contrattuale per inadempimento, o,
in
subordine, a
titolo
di responsabilità precontrattuale, quantificati
in
complessivi
1.032.913,80.
Si
è costituita
la
Blufin, chiedendo
il
rigetto della domanda
attorea e sostenendo che i contratti di licenza stipulati
inter
partes
erano annuali, che nessun accordo di proroga era intercorso per
l'anno successivo
al
1999, che le
trattative
al
proposito erano fallite
2

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