Sentenza Nº 17972 della Corte Suprema di Cassazione, 30-04-2019

Presiding JudgeTRONCI ANDREA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:17972PEN
Judgement Number17972
Date30 Aprile 2019
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Passerino Costantino, nato a Milano il 07/01/1947
Grando Giorgio, nato a Serra Ricco' il 14/08/1943
avverso la sentenza del 06/03/2017 della Corte di appello di Torino
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Mariella De Masellis, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi gli avv.ti Stefania Nicolo' e Marianna Di Marzo, difensori di fiducia di
Grando Giorgio, e l'avv. Cesare Fumagalli, difensore di fiducia di Passerino
Costantino, che insistono per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Costantino Passerino e Giorgio Grando ricorrono avverso la sentenza della
Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Torino del 27 gennaio 2016, ha dichiarato non doversi procedere nei loro
confronti, perché i reati sono estinti per prescrizione e conseguentemente ha
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17972 Anno 2019
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: COSTANTINI ANTONIO
Data Udienza: 31/10/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
revocato la confisca per equivalente disponendo quella diretta nei confronti di
Grando della somma di euro 62.978,83, confermando le statuizioni civili in
ordine ai delitti di cui agli artt. 81, comma secondo, 110, 319, 321 cod. pen.
In particolare è stato contestato a Passerino, direttore amministrativo della
fondazione Maugeri, in concorso con Maugeri Umberto, di aver corrisposto la
somma di euro 150.000,00 in favore di Grando Giorgio, consulente della Regione
Piemonte, che previa promessa ne riceveva l'importo a mezzo di pagamento
effettuato da un conto estero riconducibile a Passerino su altro conto estero del
Grando; tangente corrisposta quale retribuzione per aver posto in essere atti
contrari ai doveri d'ufficio consistiti nell'interferire ed esercitare la propria
influenza anche con atti formali (bozza di proposta a propria firma con cui si
proponeva al direttore della Regione il riconoscimento della casa di Cura Major
quale presidio
ex
art. 43 I. 883/1978) che conducevano all'accreditamento del 14
aprile 2009 della Casa di Cura Major e alla variazione della denominazione, non
portata a compimento, in "Fondazione Salvatore Maugeri, Clinica del Lavoro e
della riabilitazione presidio Torino, in Torino e Bellinzona dal marzo all'ottobre
2009.
2. Passerino deduce i motivi di seguito indicati.
2.1. Violazione degli art. 8, 9, 12 e 16 cod. proc. pen. quanto all'eccepita
incompetenza territoriale.
Il ricorrente premette che i fatti di contestata corruzione risultano avvenuti
attraverso il pagamento di un bonifico proveniente da un conto di Bellinzona
verso altro conto sempre in Bellinzona riconducibile a Grando, mentre i fatti
risultano commessi, come da imputazione, in Bellinzona e Torino.
Rileva che, in realtà, il procedimento in questione aveva avuto inizio dalle
dichiarazioni dell'allora indagato Passerino, rese nell'ambito di indagini condotte
dalla Procura della Repubblica di Milano ed in cui si faceva riferimento al
pagamento di somme di denaro che, per mezzo di un conto corrente
riconducibile alla Fondazione Maugeri, erano state versate in favore di pubblici
ufficiali. Ne era scaturita una complessa indagine che aveva visto coinvolti
Passerino e Maugeri (imputato nello stesso processo a titolo di concorso con
Passerino) che in quella sede giudiziaria di Milano rispondevano del delitto
associativo finalizzato al pagamento di tangenti in favore di altri pubblici
funzionari.
Prevedendo il delitto associativo contestato in Milano proprio la finalità di
corruzione anche realizzatasi a mezzo del delitto di cui alla sentenza impugnata,
ed alla luce della maggiore gravità del delitto associativo, deve ritenersi sia
applicabile la disciplina di cui agli artt. 16 e 12, lett.
c),
cod. proc. pen., che
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