Sentenza Nº 17959 della Corte Suprema di Cassazione, 27-08-2020

Presiding JudgeD'ASCOLA PASQUALE
ECLIECLI:IT:CASS:2020:17959CIV
Date27 Agosto 2020
Judgement Number17959
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 18984-2015 proposto da:
COSENTINO CARMELA, MARINO MICHELE GIUSEPPE, elettivamente
domiciliati in ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato
LUIGI FIORILLO, rappresentati e difesi dagli avvocati GAETANA
ALLEGRA, GAETANO GRANOZZI;
- ricorrenti -
contro
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Ric. 2015 n.18984 sez. S2 - ud. 05/02/2020
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Civile Sent. Sez. 2 Num. 17959 Anno 2020
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE
Relatore: VARRONE LUCA
Data pubblicazione: 27/08/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
DI STEFANO LIDIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
SANGEMINI 72, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO FRANCIOSA,
rappresentato e difeso dall'avvocato EMANUELE PASSANISI;
- con troricorrente e ricorrente incidentale -
MARINO GIORGIO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 830/2014 della CORTE D'APPELLO di CATANIA,
depositata il 03/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/06/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARMELO SGROI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e
l'accoglimento del ricorso incidentale
udito l'Avvocato ANNA BUTTAFOCO;
FATTI DI CAUSA
1. Lidia Di Stefano conveniva in giudizio Giorgio Marino e il loro
figlio Michele Giuseppe Marino chiedendo di dichiarare nulli due
contratti di compravendita rogati dal notaio Stella, rispettivamente il
3 aprile e il 20 ottobre del 1992, con il quale essa attrice aveva
trasferito a Michele Giuseppe Marino la proprietà di un appartamento
in Catania, Corso delle Province e a Carmela Cosentino la nuda
proprietà di un altro appartamento con annesso garage nella stessa
via.
A fondamento delle domande l'attrice aveva dedotto di aver
contratto debiti di gioco per circa 20 milioni di lire e di essersi rivolta
a Giorgio Marino per ripianare tali debiti, ma la sua posizione
debitoria era via via aumentata in maniera esponenziale a causa degli
interessi usurari dallo stesso praticati. Stante tale situazione aveva
finito per cedere alle minacce poste in essere dal Marino, tanto da
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Ric. 2015 n.18984 sez. 52 - ud. 05/02/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
trasferire in favore della moglie e del figlio i diritti a lei spettanti sugli
immobili in Catania, Corso delle province.
Da tale vicenda era nato un procedimento penale nei confronti di
Giorgio Marino e Michele Marino che si era concluso con la
prescrizione per Michele e con sentenza di condanna per Giorgio
riguardo al delitto di estorsione.
La nullità dei trasferimenti immobiliari, dunque, discendeva
dall'essere gli stessi il profitto del reato di estorsione con conseguente
illiceità della causa, siccome in contrasto con norme imperative e per
contrasto con il divieto del patto commissorio. A sostegno di tale
domanda l'attrice assumeva che Carmela Cosentino e Michele
Giuseppe Marino erano interposti simulati di Giorgio Marino parte di
un contratto volto non già al pieno trasferimento della proprietà,
bensì alla realizzazione di una vendita sostanzialmente condizionata
alla restituzione delle somme ricevute a mutuo.
2.
Il Tribunale di Catania accoglieva le domande proposte da
Lidia Di Stefano e dichiarava la nullità sia dell'atto pubblico del 3
aprile 1992 di trasferimento a Michele Giuseppe Marino
dell'appartamento sito in Catania, Corso delle province n. 76, sia
dell'atto del 20 ottobre 1992 con il quale la stessa Di Stefano aveva
trasferito a Carmela Cosentino la nuda proprietà dell'appartamento in
Catania corso delle province 76 B e del garage di pertinenza e aveva
condannato Michele Giuseppe Marino, Carmela Cosentino e Giorgio
Marino a rilasciare in favore della Di Stefano i detti immobili e ad
astenersi dal turbarne il possesso e aveva altresì condannato Michele
Giuseppe Marino a pagamento della somma di 77.468,53, rigettando
la domanda riconvenzionale di rendiconto proposta da Michele
Giuseppe Marino a Carmela Cosentino.
3.
Avverso la suddetta sentenza Michele Giuseppe Marino e
Carmela Cosentino proponevano appello.
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Ric. 2015 n.18984 sez. S2 - ud. 05/02/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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