Sentenza Nº 16804 della Corte Suprema di Cassazione, 07-08-2020

Presiding JudgeGIANCOLA MARIA CRISTINA
ECLIECLI:IT:CASS:2020:16804CIV
Date07 Agosto 2020
Judgement Number16804
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
la causa a Nuovo Ruolo, disponendo l'acquisizione, tramite il Ministero
della Giustizia, di informativa sulla legge processuale straniera
(palestinese) applicabile al divorzio per cui è causa e quindi in
relazione al testo, corredato da debita traduzione in lingua italiana,
della legge palestinese
«r i.
3/2011»,
indicata dal ricorrente nel
presente giudizio, o di altra legge vigente in Palestina al 2012,
disciplinante il divorzio tra i coniugi (con specifico riguardo ai profili
relativi: a) alla natura giurisdizionale o non del Tribunale Sciaraitico;
b) ai presupposti del ripudio ad opera del marito; b) alla sussistenza
di corrispondente facoltà di ripudio per la moglie; c) alla garanzia del
rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa nel procedimento; d)
all'oggetto dell'accertamento riservato al Tribunale Sciaraitico),
nonché dall'Ufficio del Massimario di questa Corte Suprema di
Cassazione di una relazione sullo stato della dottrina e della
giurisprudenza, nazionale e comunitaria, sul tema del riconoscimento,
nell'ordinamento nazionale, degli effetti di un provvedimento,
giurisdizionale e non, di divorzio ottenuto da uno dei coniugi dinanzi
ad un Tribunale religioso straniero.
Acquisita l'informativa ministeriale e la Relazione del Massimario, la
causa è stata nuovamente rimessa alla pubblica udienza. Il ricorrente
ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione e falsa
applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., del combinato disposto di cui agli
artt.67 comma
1, 14
comma 1 e 64 lett.g) 1.218/1995, per omessa
indagine relativa alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento
4
Civile Sent. Sez. 1 Num. 16804 Anno 2020
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: IOFRIDA GIULIA
Data pubblicazione: 07/08/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
della sentenza straniera ed omesso accertamento della portata della
legge straniera applicabile, non avendo la Corte d'appello compiuto un
accertamento, avvalendosi dei mezzi previsti dagli artt.14 e 15 della
1.218 per la conoscenza della legge straniera, sulle modalità di
svolgimento del processo di divorzio dinanzi al Tribunale di Nablus, e
risultando comunque, dal certificato rilasciato nel dicembre 2014 dal
Tribunale sciaraitico di Nablus che, a seguito della richiesta del
I
F.Z.
I
[(il
talaq pronunciato:
«mia moglie è divorziata da me»),
era stata
«richiamata la sposa»,
al fine dunque di vagliare l'effettivo venire
meno dell'unione materiale e spirituale dei coniugi, e che il talaq del
marito, sulla base del quale è stata pronunciata la sentenza non
definitiva di divorzio, è revocabile e comporta gli stessi effetti della
separazione personale dei coniugi nel mondo occidentale,
permanendo il matrimonio palestinese e rimanendone sospesi gli
effetti per un periodo di tre mesi; 2) con il secondo motivo, la
violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., del combinato
disposto di cui agli artt.67 comma 1, 14 comma 1 e 64 lett.b)
1.218/1995, per omessa indagine relativa alla sussistenza dei requisiti
per il riconoscimento della sentenza straniera ed omesso
avendo la
K.
d'appello rilevato che, come da documentazione
///
1
accertamento della portata della legge straniera applicabile, non
prodotta, la Khulood aveva partecipato al giudizio dinanzi al Tribunale,
essendosi presentata accompagnata dalla di lei madre; 3) con il terzo
motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., della
legge straniera, sostanziale e processuale, applicata dal Tribunale
palestinese, avendo la Corte d'appello trascurato di rilevare che, in
base all'attuale normativa straniera, vi è parificazione del diritto di
agire e resistere in giudizio per marito e moglie, il divorzio è preceduto
dall'esperimento di un tentativo di conciliazione e viene pronunciato
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