Sentenza Nº 16322 della Corte Suprema di Cassazione, 18-06-2019

Presiding JudgePETITTI STEFANO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:16322CIV
Date18 Giugno 2019
Judgement Number16322
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pompei Giancarlo,
rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al
ricorso dagli Avvocati Francesco Carbonetti e Roberto Della Vecchia,
elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via di San Valentino n.
21.
Ricorrente
contro
CONSOB - Commissione Nazionale per la Società e la Borsa,
in persona
del presidente dott. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas, rappresentata e difesa
per procura alle liti a margine del controricorso dagli Avvocati Salvatore
Providenti, Paolo Palmisano e Annunziata Palombella, elettivamente domiciliata
presso Ittloro
-
st
-
udio; in Roma, via G.B. Martini n. 3.
Controricorrente
avverso il decreto n. 1132 della Corte di appello di Firenze, depositato il 9
luglio 2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 febbraio
2019 dal consigliere relatore Mario Bertuzzi;
1
Civile Sent. Sez. 2 Num. 16322 Anno 2019
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: BERTUZZI MARIO
Data pubblicazione: 18/06/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
R.G. N. 3864/2'017.
L udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
Vitto
-
MQ Sgroi, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
udite le difese svolte dall'Avv. Roberto Della Vecchia per il ricorrente
e
dall'Avv. Paolo Palmisano per la controricorrente.
Fatti di causa
Con decreto n. 1132 del 9 luglio 2016 la Corte di appello di Firenze rigettò
l'opposizione proposta da Pompei Giancarlo avverso la delibera n. 18856 del 9.
4. 2014 della Consob che aveva irrogato a suo carico, quale componente del
comitato finanza della Banca Monte dei Paschi di Siena, la sanzione di euro
3.000,00 per la violazione dell'art. 21, comma 1 bis lett. a) del TUF e del
regolamento congiunto Banca d'Italia Consob del 29. 10. 2017, per non essersi
la Banca dotata in relazione all'emissione e negoziazione dei titoli
obbligazionari Casaforte di "
una procedura di pricing dei prodotti emessi dal
Gruppo oggettiva, coerente e stabile nel tempo, concedendo così alle strutture
deputate ampi margini di discrezionalità nella scelta delle metodologie da
utilizzare e creando i presupposti per la realizzazione di condotte non corrette,
favorite dall'assenza dei necessari vincoli e di idonei presidi di controllo".
La Corte territoriale rigettò l'opposizione ritenendo infondati i motivi di ricorso
che denunziavano l'illegittimità del provvedimento: 1) per violazione da parte
del procedimento applicato dei principi del contraddittorio, della conoscenza
degli atti istruttori e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie
posti dall'art. 195 del TUF e quelli dell'art. 24, comma 1, della legge n. 262 del
2005, rilevando in contrario che il procedimento applicato dalla Consob
prevede la distinzione tra funzioni istruttorie e decisorie, che affida ad organi
distinti, consente all'interessato di interloquire nella fase istruttoria svolgendo
le sue osservazioni e portando elementi di prova a suo favore e che inoltre
avverso il provvedimento sanzionatorio è previsto un ricorso giurisdizionale a
cognizione piena; 2) per sopravvenuta illegittimità del provvedimento attesa la
modifica dell'art. 190 TUF introdotta dall'art. 5 d.lgs. n. 72 del 2015, che
prevede ora l'applicabilità delle sanzioni agli esponenti aziendali solo in
presenza di specifici presupposti, non ricorrenti nella fattispecie, rilevando in
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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