Sentenza Nº 16067 della Corte Suprema di Cassazione, 12-04-2019

Presiding JudgePRESTIPINO ANTONIO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:16067PEN
Date12 Aprile 2019
Judgement Number16067
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
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Udito, per la parte civile, l'Avv
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SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FADALTI LUIGI N. IL 12/01/1956
avverso la sentenza n. 1225/2014 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
04/04/2017
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2018 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. (49
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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16067 Anno 2019
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA
Data Udienza: 12/12/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorre per cassazione con due ricorsi FADALTI Luigi avverso la sentenza della Corte
d'appello di Venezia che il 4 aprile 2017, previa revoca delle statuizioni civili della
sentenza impugnata, ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso che lo aveva
condannato per tentata truffa in danno di Viviani Emmaluisa, aggravata dall'abuso di
prestazioni d'opera, reato commesso nel 2012.
Deduce il ricorrente, con ricorso a firma avvocato Renzo Fogliata, che la sentenza è
affetta da vizio di motivazione perchè la motivazione nel provvedimento impugnato,
graficamente presente, è sostanzialmente apparente e comunque illogica perché si
fonda sullo stereotipo della donna giovane, priva di competenza giuridica che si è
fidata completamente dell'imputato autorevole ed affermato professionista senza
confrontarsi con le deduzioni difensive contenute nell'atto di appello.
Con il ricorso a firma Avv. Lorenzo Zanella lamenta il mancato confronto con l'atto di
appello, le cui doglianze vengono espressamente richiamate e che investono
l'interpretazione dei fatti, così come indicati.
In data 6.12.2018 il difensore, avv. Lorenzo Zanella, procuratore speciale
dell'imputato, depositava verbale redatto in data 4.12.2018 dalla Sezione di P.G. della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso di ratifica di deposito di atto di
rinuncia a proporre querela da parte della parte offesa Viviani Emmaluisa,
rappresentata dal procuratore speciale Avv. Federico Vianelli, nominato in calce all'atto
di rinuncia, debitamente accettata dal procuratore speciale del prevenuto.
Il delitto era originariamente procedibile d'ufficio stante la presenza della circostanze
aggravante prevista dall'art. 61 n. 11 c.p.
L'art. 8, D.Lgs. 10.4.2018, n. 36, che ha dato attuazione alla delega di cui all'art. 1,
16° co. lett. a) e b), L. 23.6.2017, n. 103, in tema di modifica del regime di
procedibilità per alcuni reati contro la persona e contro il patrimonio, ha reso il
delitto di truffa perseguibile a querela di parte anche nelle ipotesi aggravate, salvo che
ricorra la circostanza aggravante comune del danno patrimoniale di rilevante gravità
(art. 61, 1° co., n. 7), in presenza della quale il reato rimane procedibile d'ufficio. E'
rimasta la perseguibilità d'ufficio anche qualora ricorrano circostanze aggravanti ad
effetto speciale (art. 649 bis). Il reato contestato al FADALTI è pertanto ora
perseguibile a querela di parte.
L'art. 12, D.Lgs. 10.4.2018, n. 36 ha previsto che, per i reati prima procedibili d'ufficio
e ora divenuti perseguibili a querela e commessi, come quello in esame, prima
dell'entrata in vigore del decreto (9.5.2018), il termine per la presentazione della
querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
notizia del fatto costituente il reato. Se è pendente il procedimento, il pubblico
ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione
penale, devono informare la persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di
querela; in questo caso, il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata
informata.
Nel caso in esame la persona offesa a conoscenza del procedimento - si era infatti
costituita parte civile nel giudizio di primo grado, costituzione revocata nel giudizio di
appello - ha dichiarato espressamente, a mezzo di procuratore speciale, all'uopo
nominato, di rinunciare alla presentazione della querela .
La sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non
poteva essere esercitata per difetto di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere
esercitata per difetto di querela.
Così deliberato in Roma il 12.12.2018.
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