Sentenza Nº 14722 della Corte Suprema di Cassazione, 29-05-2019

Presiding JudgeDIDONE ANTONIO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:14722CIV
Judgement Number14722
Date29 Maggio 2019
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
Civile Sent. Sez. 1 Num. 14722 Anno 2019
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: FALABELLA MASSIMO
Data pubblicazione: 29/05/2019
SENTENZA
sul ricorso
12079/2017
proposto
da:
Pirazzoli Ezio, in
qualità
di
titolare
della
omonima
impresa
individuale,
elettivamente
domiciliato
in Roma, Piazza dell'Orologio
n.
7, presso lo
studio
dell'avvocato
Marcone Nicola,
rappresentato
e difeso
dall'avvocato
Valtancoli Domenica Paola,
giusta
procura in calce al ricorso;
-ricorrente
-
contro
Consorzio
Trasporti
Faenza S.c.p.a. in Liquidazione Coatta
Amministrativa,
in persona del
commissario
liquidatore
pro
tempore,
elettivamente
domiciliato
in Roma, Via Emilia n.
88,
presso lo
studio
dell'avvocato
Corsini Federica,
rappresentato
e difeso dagli
avvocati
Fabbri Guido,
Farina
Isotta,
giusta
procura in calce al
controricorso;
-controricorrente
-
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" avverso il decreto n.
1940/2017
del TRIBUNALE di RAVENNA, del
06/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03/04/2019
dal cons. FALABELLA MASSIMO;
udito
il P.M. in persona del
Sostituto
Procuratore Generale SOLDI ANNA
MARIA che,
autorizzato
a
depositare
memoria
scritta,
ha concluso
per
l'inammissibilità
e
affermazione
del principio di
diritto;
udito,
per
il ricorrente, l'Avvocato Domenica Valtancoli che ha chiesto
l'accoglimento;
uditi,
per il
controricorrente,
gli Avvocati Guido Fabbri e Federica Corsini,
con delega orale, che hanno chiesto il
rigetto.
FATTI
DI
CAUSA
Ezio Pirazzoli ha proposto ricorso
per
cassazione,
affidato
a
tre
motivi,
avverso il decreto del
tribunale
di Ravenna di
rigetto
dell'opposizione da lui
promossa
contro
lo
stato
passivo della liquidazione coatta
amministrativa
del Consorzio Trasporti Faenza soc. coop. p.a.
(d'ora
in avanti
semplicemente Consorzio),
avente
a
oggetto
l'insinuazione, in
prededuzione, di
parte
del credito, già ammesso in via privilegiata ex
art.
2751-bis, n. 5, cod. civ.,
per
servizi di
trasporto
resi in
favore
del Consorzio
dopo
la
presentazione, a opera di
quest'ultimo,
di una domanda di
ammissione al concordato
preventivo
con riserva, poi rinunciata.
Il
commissario
liquidatore
ha
resistito con controricorso.
Avviata in un
primo
momento
alla
trattazione
camerale dinanzi alla
Sesta sezione civile,
la
causa è stata rimessa in pubblica udienza
avanti
a
questa Sezione con ordinanza
interlocutoria
n.
2:32;);3
del
2018.
Le
parti hanno
depositato
memorie.
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2/45
RAGIONI
DELLA
DECISIONE
l.
-
Il
tribunale
di Ravenna
ha
ritenuto:
(i)
inapplicabile, nella specie,
l'invocato
principio di consecuzione delle procedure, poiché la domanda ex
art.
161,
sesto
comma,
legge fall., non corredata, nel
termine
a tal fine
assegnato, dal deposito della proposta e del piano, era stata
rinunciata;
(ii)
impossibile
valutare
l'inerenza e
la
funzionalità delle prestazioni eseguite dal
2

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