Sentenza Nº 14713 della Corte Suprema di Cassazione, 10-07-2020

Presiding JudgeCOSENTINO ANTONELLO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:14713CIV
Date10 Luglio 2020
Judgement Number14713
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 24034-2016 proposto da:
FORMICA DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA via
Francesco Saverio Nitti, n. 11, presso lo studio dell'avv.to CORRADO
VALVO che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA CONSOB ,
elettivamente domiciliata in ROMA, V. MARTINI GIOVANNI BATTISTA
3, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE PROVIDENTI, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati EMANUELA GARZIA,
PAOLO PALMISANO;
ic.
16 n.24034 sez. S2 - ud.29/11/2019
7R
Civile Sent. Sez. 2 Num. 14713 Anno 2020
Presidente: COSENTINO ANTONELLO
Relatore: VARRONE LUCA
Data pubblicazione: 10/07/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
- controricorrente -
nonchè contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 131/2016 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE,
depositata il 16/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
29/11/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;
Udito il P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Carmelo Sgroi che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito l'avvocato PAOLO PALMISANO per la Consob
FATTI DI CAUSA
1.
Con delibera numero 18912 del 30 aprile 2014 la
Commissione Nazionale per la Società e la Borsa disponeva, ai sensi
degli articoli 190 e 195 del decreto legislativo n. 58 del 1998,
l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di
Domenico Formica, Maurizio Bonetti e Elio Pedrazzoli, nonché quale
responsabile in solido, nei confronti di JPM Finance S.r.l. (di seguito
3PM), per violazione degli articoli 18, comma 1, e 30, comma 4, TUF,
per avere, in assenza della prescritta autorizzazione, svolto
professionalmente nei confronti del pubblico italiano il servizio di
Igestione portafogli', ed effettuato offerte fuori sede di servizi di
investimento prestati da altro intermediario.
2.
Domenico Formica proponeva opposizione avverso tale
delibera dinanzi la Corte d'Appello di Trieste, lamentando l'intervenuto
decorso del termine di decadenza di cui all'art. 195 TUF, il suo difetto
di legittimazione passiva, la genericità e l'infondatezza delle
contestazioni e la conseguente violazione del suo diritto di difesa e,
infine, l'eccessiva onerosità delle sanzioni inflitte.
2
Ric. 2016 n.24034 sez. 52 - ud.29/11/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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