Sentenza Nº 13733 della Corte Suprema di Cassazione, 06-05-2020

Presiding JudgeSANTALUCIA GIUSEPPE
ECLIECLI:IT:CASS:2020:13733PEN
Date06 Maggio 2020
Judgement Number13733
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SHAHOLLI ALFONS nato in ALBANIA il 02/10/1980
alias: SHAHOLLI CIPAN
alias: SHYTI ANTONIO
avverso la sentenza del 26/03/2019 della CORTE d'ASSISE d'APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI, che
ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore avvocato CIRUZZI DOMENICO del foro di NAPOLI in difesa di
SHAHOLLI ALFONS, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13733 Anno 2020
Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE
Relatore: APRILE STEFANO
Data Udienza: 25/02/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'Assise d'appello di Napoli ha
parzialmente riformato la sentenza della Corte d'Assise di Napoli in data 26
novembre 2004 con la quale Alfons SHAHOLLI (alias: SHAHOLLI Cipan; SHYTI
Antonio) è stato giudicato responsabile del delitto di omicidio premeditato in
danno di Lazri Roland, in esso assorbito il delitto di tentato omicidio in danno di
Auron Gjeta, dichiarando l'estinzione dei reati di detenzione e porto del fucile da
caccia cal. 12 utilizzato per l'omicidio nonché riducendo il trattamento
sanzionatorio.
1.1. È bene premettere che la Corte d'Assise d'appello di Napoli ha celebrato
nuovamente il giudizio d'appello sulla sopra richiamata sentenza di primo grado
avverso la quale si era già svolto il giudizio di impugnazione a seguito della
proposizione dell'appello da parte del difensore d'ufficio dell'imputato; la Corte
d'assise d'appello di Napoli con la sentenza 7 dicembre 2015 aveva confermato
la decisione di primo grado, tanto che la condanna era già stata dichiarata
irrevocabile ed era stato emesso l'ordine di carcerazione, poi eseguito in data 5
maggio 2016 in Albania.
Il condannato, estradato in Italia, avanzava l'istanza ex art. 175 cod. proc.
pen. per la restituzione del termine per impugnare la sentenza di secondo grado
o, in subordine, quella di primo grado.
La Corte d'Assise d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione,
ha dapprima rigettato, con ordinanza del 19/07/2016, e poi accolto, a seguito
dell'annullamento disposto dalla Corte di cassazione (Sez. 1, n. 30387 del
11/05/2017) con ordinanza del 19 luglio 2017 la richiesta di restituzione nel
termine per impugnare la sentenza di primo grado avanzata nell'interesse del
condannato ex art. 175 cod. proc. pen., ritenendo che l'imputato, allontanatosi
dall'Italia immediatamente dopo i fatti e giudicato in contumacia a seguito della
dichiarazione di latitanza effettuata dal GIP il 28/01/2002, non fosse a
conoscenza dell'accusa formulata nel procedimento a suo carico,
indipendentemente dalla regolarità delle notificazioni.
Nel corso del nuovo giudizio d'appello, in parziale accoglimento delle
richieste della difesa, è stata acquisita della documentazione concernente
l'imputato, esaminato l'imputato nonché esaminato il teste Lanna.
1.2. Secondo la concorde ricostruzione dei fatti operata da entrambi i giudici
di merito l'imputato è stato riconosciuto responsabile dell'omicidio premeditato,
nonché dell'assorbito tentato omicidio, sulla base delle convergenti dichiarazioni
dei testi oculari, degli accertamenti di polizia giudiziaria, della consulenza
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