Sentenza Nº 13681 della Corte Suprema di Cassazione, 06-04-2016

Presiding JudgeCANZIO GIOVANNI
ECLIECLI:IT:CASS:2016:13681PEN
Judgement Number13681
Date06 Aprile 2016
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorso proposto da
Tushaj Paulin, nato a Mirtide (Albania) il 15/08/1976
avverso la sentenza del 10/02/2015 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Rocco Marco Blaiotta;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Carmine Stabile,
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avv. Vita Sola, che ha concluso chiedendo
l'accoglimento del ricorso.
Penale Sent. Sez. U Num. 13681 Anno 2016
Presidente: CANZIO GIOVANNI
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Data Udienza: 25/02/2016
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Il Tribunale di Monza ha affermato la responsabilità dell'imputato indicato
in epigrafe in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2, lettera
b),
e
2
-
bis,
del
codice della strada commesso il 15 marzo 2011.
La sentenza è stata parzialmente riformata dalla Corte di appello di Milano
che ha escluso l'aggravante di cui al richiamato comma 2
bis
ed ha rideterminato
la pena.
2.
L'imputato ha presentato ricorso per cassazione, deducendo tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si prospetta violazione di legge e vizio della
motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale
della pena. L'imputato, contrariamente a quanto ritenuto nella pronuncia
impugnata, non ha subito condanne per reati analoghi; e la precedente
concessione del beneficio non è ostativa alla sua reiterazione.
2.2. Con il secondo motivo s'invoca l'applicazione della causa di esclusione
della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
2.3. Infine, si denunzia mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di
riduzione della pena.
2.4. Ha fatto seguito la presentazione di una memoria difensiva.
3.
La Quarta Sezione penale, cui il ricorso era stato assegnato, ha rimesso
alle Sezioni Unite la questione relativa alla compatibilità della causa di non
punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen, con i
reati previsti dall'art. 186, comma 2, lettere
b)
e
c),
cod. strada, e più in
generale con gli illeciti caratterizzati dalla presenza di soglie di punibilità.
L'ordinanza richiama la pronunzia di legittimità che ha ritenuto la
compatibilità tra il nuovo istituto ed i reati di cui all'art. 186, comma 2, cod.
strada (Sez. 4, n. 44132 del 09/09/2015, Longoni, Rv. 264829) e propone
argomenti critici.
Si rammenta che l'art. 186, comma 2, lettera a), prevede un illecito
amministrativo costituito dalla guida in stato di ebbrezza con tasso alcoolemico
superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 gil; mentre le successive lettere
b)
e c)
dello stesso comma disciplinano distinti illeciti penali definiti da valori crescenti.
Si considera che il legislatore ha già compiuto a monte una valutazione di
maggiore o minore pericolosità, rapportata ad un preciso dato tecnico costituito
dal tasso alcoolemico. Pertanto il giudice, applicando la nuova normativa, si
sostituirebbe al legislatore, non disponendo di altri parametri cui ancorare il
2
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