Sentenza Nº 13178 della Corte Suprema di Cassazione, 28-04-2020

Presiding JudgeCARCANO DOMENICO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:13178PEN
Date28 Aprile 2020
Judgement Number13178
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1.
Guadagni Domenico, nato a Pomigliano d'Arco il 17/01/1986
2.
Guadagni Ciro, nato a Pomigliano d'Arco il 31/01/1958
avverso la sentenza del 04/04/2018 della Corte di appello di Napoli
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal componente Gaetano De Annicis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la
sentenza pronunciata dal Tribunale di Noia il 14 gennaio 2016, che condannava
Domenico Guadagni e Ciro Guadagni alla pena di anni due e mesi dieci di
Penale Sent. Sez. U Num. 13178 Anno 2020
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: DE AMICIS GAETANO
Data Udienza: 28/11/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
reclusione ritenendoli responsabili dei delitti, unificati dal vincolo della
continuazione, di cui agli artt. 110, 513-bis cod. pen. (capo 1) e 110, 582, 585,
comma 1 ultima parte, 576, n. 1, cod. pen. (capo 2).
Ai predetti imputati è stato contestato di aver compiuto, in concorso fra loro,
atti di illecita concorrenza con minaccia e violenza, consistite, rispettivamente,
nel pronunciare la frase
«sei venuto a lavorare nella nostra zona, allontanati
subito da qui e non far più ritorno a Pomigliano D'Arco per lavori di spurgo»,
e
nel cagionare, colpendolo con calci e pugni, lesioni giudicate guaribili in tre giorni
a Giuseppe Brucci, dipendente della ditta individuale "Trinchillo", la quale
effettuava lavori di spurgo nel medesimo ambito territoriale ove gli imputati,
operanti nel medesimo settore, rivendicavano l'esclusiva.
2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso per
cassazione il difensore degli imputati.
2.1. Con il primo motivo deduce violazioni di legge e vizi della motivazione
in relazione all'omessa valutazione delle risultanze offerte dalle dichiarazioni di
un testimone addotto dalla difesa (Nunzio Marinetti), nonché alla ritenuta
credibilità delle deposizioni rese dalla persona offesa e da un altro testimone
escusso in dibattimento (Francesco Castaldo).
Evidenzia al riguardo che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare
la deposizione resa dal teste Marinetti, che ha fornito una versione dell'accaduto
radicalmente diversa da quella riferita dalla persona offesa, accreditando la
ricostruzione del fatto operata dagli imputati.
Sotto altro profilo, poi, le dichiarazioni rese dal teste Francesco Castaldo,
genero della persona offesa, risulterebbero caratterizzate da incoerenza
e
inverosimiglianza, non avendo saputo indicare il nome del titolare della ditta che
gli aveva commissionato il lavoro da piastrellista che stava effettuando nei pressi
del
/ocus commissi delicti,
né dove fosse ubicato l'appartamento oggetto di tali
lavori.
Si soggiunge, infine, che in fase di indagini il Pubblico Ministero avrebbe
cercato di acquisire elementi di riscontro in ordine alla presenza
in loco
del
Castaldo, il cui datore di lavoro, tuttavia, sebbene più volte sollecitato a
confermare tale circostanza di fatto, avrebbe rifiutato di rendere dichiarazioni al
riguardo.
2.2. Con il secondo motivo si prospettano analoghi vizi in relazione alla
configurabilità del reato di cui all'art. 513-bis cod. pen., muovendo dall'assunto
che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato la fattispecie in esame
in quanto il suo ambito di operatività sarebbe ristretto solo a condotte
tipicamente concorrenziali (come il boicottaggio, lo storno dei dipendenti, il
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