Sentenza Nº 12565 della Corte Suprema di Cassazione, 10-05-2019

Presiding JudgeDIDONE ANTONIO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:12565CIV
Date10 Maggio 2019
Judgement Number12565
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
Civile Sent. Sez. 1 Num. 12565 Anno 2019
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: SOLAINI LUCA
Data pubblicazione: 10/05/2019
SENTENZA
sul ricorso
6771/2016
proposto da:
Fanelli Luigi,
elettivamente
domiciliato in Roma, Via Tibullo n.10,
presso lo studio dell'avvocato Fiorentino Guido, che lo rappresenta e
difende
unitamente
all'avvocato Acquilino Sergio, giusta procura a
margine del ricorso;
-ricorrente
-
contro
Fallimento
La
Naval Provveditoria S.p.a., in persona del curatore
dott.
Auxilia Giuseppe,
elettivamente
domiciliato in Roma, Via G.P.
da Palestrina n.63, presso lo studio dell'avvocato Contaldi Stefania,
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che lo rappresenta e difende
unitamente
all'avvocato Russo
Alberto, giusta procura a margine di controricorso;
-controricorrente
-
avverso
il
decreto del TRIBUNALE di SAVONA, depositato
il
05/02/2016;
udita
la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/03/2019
dal con
s.
SOLAINI LUCA;
udito
il
P.M. in persona del
Sostituto
Procuratore Generale
DE
MATTEIS STANISLAO che ha concluso per
il
rigetto
dei
motivi
primo
e secondo, assorbimento del
terzo;
udito,
per
il
ricorrente, l'Avvocato Guido Fiorentino che
ha
chiesto
l'accoglimento;
udito, per
il
controricorrente,
l'Avvocato Alberto Russo che
ha
chiesto
il rigetto.
R.G.
6771/16
Svolgimento
del processo
Il
Tribunale di Savona, in sede di opposizione,
ha
respinto, in ciò,
confermando
la
pronuncia del giudice delegato,
la
domanda di
insinuazione
al
passivo del
fallimento
della società
La
Naval
Provveditoria srl proposta da Fanelli Luigi,
avente
ad
oggetto
il
credito da lavoro riguardante le retribuzioni e le indennità accessorie
maturate
a
partire
da
gennaio 2009 fino al 30
ottobre
2010.
Il
ricorrente
ha dedotto di
aver
prestato
attività
di lavoro dipendente,
come quadro, dal
14.5.2008
al
31.12.2008
per
la
fallita
La
Naval
Provveditoria
s.r.l.,
mentre
in seguito, dal
1.9.2009
al
16.10.2010
ha
continuato
a prestare
la
medesima
attività
seppure alle dipendenze
formali della ORMAD s.r.l. Pertanto, anche in tale periodo successivo,
2
il
ricorrente afferma di
aver
svolto
l'attività
di lavoro a favore della
La
Naval Provveditoria srl, e ciò, in quanto, era tale società
ad
aver
ricevuto
le
prestazioni lavorative
mentre
era stato assegnato alle
dipendenze di altra società del
gruppo
solo per ragioni contabili
interne.
A fondamento della decisione di
rigetto
dell'opposizione, il Tribunale,
pur
riconoscendo che
il
ricorrente aveva prestato
attività
lavorativa
per conto della fallita,
ha
affermato
che quest'ultima società aveva
emesso numerose
fatture
a favore della
ORMA
D
s.
r.I.
per
attività
di
..
servizi
amministrativi
e commerciali
..
e che
la
fallita già pagava con
tali modalità
l'attività
prestata a proprio favore dal Fanelli, essendo
tale
attività
ricompresa nei servizi
amministrativi
e commerciali
sopra citati. Sul punto,
il
Tribunale
ha
ritenuto chiara
la
deposizione
del teste Frontari
il
quale
ha
riferito di riconoscere le
fatture
della
ORMAD
s.r.l., aventi come
oggetto
l'attività
resa dal ricorrente per
la
società Naval, e che le stesse erano state registrate in contabilità
della Naval. Dunque, alla luce di ciò,
il
Tribunale
ha
ritenuto
che
riconoscere come dovuti dalla fallita i compensi spettanti
al
ricorrente significherebbe duplicare
il
pagamento di
dette
prestazioni
da
parte della stessa società.
Il
Tribunale afferma che un
ulteriore
argomento contrario alla
fondatezza del ricorso riguarda l'accertamento
effettuato
dall'Ispettorato
del Lavoro che aveva
intimato,
a seguito di accesso
ispettivo, alla Ormad s.r.l.
il
pagamento delle somme relative a
prospetti paga emessi
da
quest'ultima
società e
tuttavia
non
corrisposte. E ciò sulla base del
fatto
che fu
la
Ormad s.r.l.
ad
emettere
regolari buste paga nei confronti del ricorrente. Per tali
ragioni, ha disposto
il
rigetto
della domanda del Fanelli.
3
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Contro detta pronuncia, ricorre per cassazione Fanelli Luigi
formulando due
motivi
di ricorso, illustrati
da
memoria,
mentre,
la
curatela del fallimento
ha
resistito con controricorso, anch'esso
illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
Con
il
primo
motivo
di ricorso (violazione degli
artt.
115 e 116 e
2697 c.c., dell'art. 36 Cost. e degli
artt.
2099 e ss. c.c., nonché
contraddittorietà della motivazione circa punti decisivi della
controversia)
si
contesta
la
contraddittorietà della pronuncia del
Tribunale il quale, accertata
correttamente
la
sussistenza del
rapporto di lavoro
tra
il
ricorrente e s.r.l.
La
Naval,
ha
concluso che
la
stessa società avesse adempiuto al proprio obbligo
retributivo
mediante
il
pagamento di
importi
in favore della s.r.l Ormad.
Quand'anche tali pagamenti fossero stati
effettivamente
compiuti,
il
ricorrente sostiene che questi non potevano essere considerati
effettuati
in suo favore, né,
tantomeno,
che egli li avesse ricevuti.
Il
Tribunale, dunque, non avrebbe
fatto
buon governo dei principi in
tema di onere della prova per i quali, una volta raggiunta
la
prova
della sussistenza del rapporto di lavoro, compete
al
datore
di
lavoro
dimostrare
di
aver
assolto l'onere retributivo.
Inoltre,
il ricorrente afferma che il Tribunale non avrebbe
tenuto
conto del principio secondo cui il pagamento, per
poter
assolvere alle
funzioni di estinzione dell'obbligazione, deve essere
effettuato
a
favore del creditore.
In
aggiunta, il ricorrente sostiene che anche nel
caso in cui
la
società
La
Naval Provveditoria s.r.l avesse corrisposto
le retribuzioni alla Ormad
s.r.l.,
non vi era alcun ostacolo
all'accoglimento della sua domanda di insinuazione al passivo, poiché
l'obbligazione
retributiva
deve essere adempiuta in favore del
dipendente,
ed
anche in caso di delegazione, ex art. 1269 c.c.,
4
l'obbligazione del delegante non
si
estingue sino
al
momento
del
pagamento.
Infine,
si
afferma che
la
Ormad s.r.l. non ha
effettuato
alcun
pagamento in favore del ricorrente, come confermato dagli
atti
del
giudizio
da
cui emerge un
atto
di diffida della Direzione del Lavoro
Provinciale di Savona con
il
quale
si
invita
la
Ormad
",
..
a
corrispondere
al
predetto lavoratore a titolo di retribuzioni
per
il
periodo
da
dicembre 2009 a giugno 2010
la
somma netta di Euro
18.464,00
... "
Con
il
secondo
motivo
di ricorso (violazione degli
artt.
115 e 116
c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. e contraddittorietà della motivazione circa
punti decisivi della controversia)
si
contesta
la
contraddittorietà
della
motivazione del Tribunale nella parte in cui statuisce che poiché
le
retribuzioni del ricorrente non risultavano essere state pagate dalla
società fallita, queste dovevano essere state pagate dalla Ormad
s.r.l.
Infatti,
la
circostanza che dalla contabilità non risulti che
le
mensilità
oggetto di causa siano state corrisposte dalla società fallita, non può
implicare che le stesse siano state versate dalla Ormad;
infatti,
della
circostanza dell'avvenuto pagamento, il ricorrente afferma che non
ve ne sia alcuna prova.
Al
contrario, vi è
l'atto
di intimazione che
l'ispettorato
del lavoro ha emesso nei confronti della s.r.l. Ormad per
il
pagamento delle suddette mensilità, dal quale
si
deduce che le
retribuzioni non erano state corrisposte neppure dalla Ormad s.r.l.
Il
primo
motivo
di ricorso è, in via preliminare, inammissibile,
in
quanto, propone una nuova e diversa valutazione delle circostanze di
fatto
che hanno
portato
alla decisione,
attività
che spetta
al
giudice
del
merito
ed è insindacabile in sede di legittimità
se
adeguatamente
motivata
come nella specie (v.
tra
le altre, Cass. ord.
n.
23940/17);
5
.
..,..;
il
medesimo
motivo
di ricorso
è,
altresì, inammissibile, perché non
coglie
la
ratio decidendi secondo cui
la
Ormad srl non aveva altra
attività
d'impresa diversa
dall'attività
di servizi
amministrativi
e
commerciali così che
il
pagamento delle prestazioni
lavorative
svolte
del ricorrente a favore della fallita (che è l'oggetto del presente
giudizio) avveniva da parte della Ormad srl che era
la
datrice di
lavoro nel periodo in contestazione e che
emetteva
le
fatture
per
la
fornitura
di tali servizi resi dal
lavoratore
alla fallita stessa:
pertanto,
non è stato riconosciuto dal Tribunale alcun
rapporto
di lavoro
subordinato in capo alla fallita.
Il
secondo
motivo
di ricorso è del pari inammissibile.
Secondo
la
consolidata giurisprudenza di questa Corte "In tema
di
ricorso
per
cassazione, una questione di violazione o
di
falsa
applicazione degli artt.
115
e
116
c.p.c. non può porsi
per
una
erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice
di
merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo
abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti,
ovvero disposte d'ufficio
al
di
fuori
dei
limiti
legali, o abbia disatteso,
valutando/e secondo
il
suo prudente apprezzamento, delle prove
legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova,
recependo/i senza apprezzamento critico, elementi
di
prova soggetti
invece a valutazione." (Cass. ord.
n.
27000/16).
Nel caso di specie,
il
ricorrente censura
la
valutazione del materiale
istruttorio,
in particolare,
il
valore da
attribuire
agli accertamenti
dell'Ispettorato
del lavoro a carico della Ormad srl e alla circostanza
che
pur
se
la
fallita aveva pagato
la
Ormad srl per le prestazioni
ricevute, nulla era stato versato da parte di
quest'ultima
al
lavoratore, che sono
tutte
valutazioni di
merito
insindacabili in sede
di
legittimità.
6
Le
spese di lite seguono
la
soccombenza e sono liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.
LA
CORTE
SUPREMA
DI
CASSAZIONE
Dichiara
il
ricorso inammissibile.
Condanna
il
ricorrente a pagare
al
fallimento
La
Naval Provveditoria
srl, in persona del curatore, le spese di lite del presente giudizio che
liquida nell'importo di
5.200,00,
oltre
200,00
per esborsi, oltre
il
15°/o per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai
sensi dell'art. 13 comma l quater del D.P.R. n.
115
del
2002,
atto
della sussistenza dei presupposti per
il
versamento da parte del
ricorrente dell'ulteriore
importo
pari a quello dovuto per
il
ricorso, a
norma del comma l - bis dello stesso articolo
13.
Così
deciso in Roma, nella camera di consiglio del
7.
3.19
Il
Consigliere estensore
7

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