Sentenza Nº 12565 della Corte Suprema di Cassazione, 22-05-2018

Presiding JudgeMAMMONE GIOVANNI
ECLIECLI:IT:CASS:2018:12565CIV
Judgement Number12565
Date22 Maggio 2018
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 21461-2014 proposto da:
MINISTERO DELLA DIFESA e MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E
DEI TRASPORTI, in persona dei rispettivi Ministri
pro tempore,
eletti-
vamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso
l'Avvocatura generale dello Stato, che li rappresenta e difende per
legge;
- ricorrenti -
contro
AEROLINEE ITAVIA S.P.A., in amministrazione straordinaria, in per-
sona dei commissari liquidatori, elettivamente domiciliata in Roma,
Via Oslavia, n. 6, presso lo studio dell'Avvocato Giuseppe Alessi, che
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Civile Sent. Sez. U Num. 12565 Anno 2018
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: GIUSTI ALBERTO
Data pubblicazione: 22/05/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
la rappresenta e difende unitamente agli Avvocati Fabrizio Criscuolo e
Andrea Maria Azzaro;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza non definitiva n. 4726/2012 della Corte d'appello
di Roma, depositata il 27 settembre 2012, e avverso la sentenza de-
finitiva n. 5247/2013 della Corte d'appello di Roma, depositata il 4 ot-
tobre 2013.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13
febbraio 2018 dal Consigliere Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gene-
rale Carmelo Sgroi, che ha concluso per il rigetto del ricorso principa-
le, per l'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, il riget-
to del secondo motivo del medesimo ricorso e l'assorbimento dei re-
stanti motivi;
uditi l'Avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi e l'Avvocato Giuseppe
Alessi.
FATTI DI CAUSA
1. - La società Aerolinee Itavia s.p.a. (di seguito anche Itavia)
con atto di citazione notificato il 15 aprile 1981 convenne in giudizio il
Ministero della difesa, il Ministero dei trasporti e il Ministero
dell'interno, per sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti a
seguito della sciagura area verificatasi nei cieli di Ustica il 27 giugno
1980, in occasione della quale era andato distrutto il DC 9/10-I-TIGI
di proprietà di essa attrice ed erano decedute 81 persone. Dedusse
l'attrice che tale evento, oltre a provocarle la perdita dell'aereo, era
stato la causa scatenante della crisi economica e finanziaria in cui era
caduta.
Le Amministrazioni convenute si costituirono, resistendo.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Si costituì successivamente la Aerolinee Itavia s.p.a. in ammini-
strazione straordinaria, facendo proprie le domande avanzate
dall'attrice.
Con sentenza depositata il 26 novembre 2003, l'adito Tribunale di
Roma, ritenuto che il DC 9 dell'Itavia era stato abbattuto da un missi-
le e che le Amministrazioni convenute non avevano garantito la rego-
lare navigazione aerea e la sicurezza del volo, accolse la pretesa ri-
sarcitoria e condannò i Ministeri dell'interno, della difesa e dei tra-
sporti, in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di
euro 108.071.773,64, oltre accessori, nonché alle spese di lite.
2.
- L'impugnazione di tale decisione da parte delle Amministra-
zioni soccombenti venne accolta dalla Corte di appello di Roma con
sentenza in data 23 aprile 2007.
La sentenza di appello, a sua volta, fu oggetto di ricorso per cas-
sazione da parte della Aerolinee Itavia, in amministrazione straordi-
naria, sulla base di nove motivi.
3.
- Questa Corte, con sentenza 5 maggio 2009, n. 10285, dichia-
rò inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'interno (con
compensazione delle spese tra le parti), ne accolse i primi sette moti-
vi nei confronti dei Ministeri della difesa e dei trasporti, dichiarò
inammissibili i restanti ed enunciò i principi di diritto ai quali il giudice
di rinvio doveva attenersi, concernenti l'accertamento del nesso cau-
sale in base alla regola probatoria "del più probabile che non" e
l'accertamento dell'imputazione colposa nell'illecito omissivo in base
al giudizio "controfattuale", previa individuazione dell'obbligo specifico
o generico di tenere la condotta omessa.
In particolare, la Corte di cassazione affermò:
che l'autonomia del processo civile rispetto a quello penale si ri-
flette anche in materia probatoria, vigendo in quest'ultimo la
regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" e nel primo la
diversa regola della preponderanza dell'evidenza o "del più pro-
- :3 —
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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