Sentenza Nº 12474 della Corte Suprema di Cassazione, 10-05-2019

Presiding JudgeCRISTIANO MAGDA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:12474CIV
Date10 Maggio 2019
Judgement Number12474
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 13485/2012 R.G. proposto da
INALCA Spa,
rappresentata e difesa dall'Avv. Cataldo D'Andria,
presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma viale Regina
Margherita n. 262/264, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
Agenzia delle dogane,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
dell'Emilia Romagna n. 67/01/11, depositata il 7 aprile 2011.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 marzo 2019
dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale
Paola
Mastroberardino,
che
ha
concluso
per
l'accoglimento del motivo B.2 con assorbimento degli altri.
Udito l'Avv. Cataldo D'Andria per la contribuente, che ha concluso
per l'accoglimento del ricorso.
Civile Sent. Sez. 5 Num. 12474 Anno 2019
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE
Data pubblicazione: 10/05/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Udito l'Avv. dello Stato Giovanni Palatiello per l'Agenzia delle
dogane, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
INALCA Spa impugnava l'avviso di rettifica emesso dall'Agenzia
delle dogane con cui, a seguito di verifica della Guardia di Finanza
sulle importazioni di carni bovine congelate effettuate tra il 2002 e
il 2005 nell'ambito dei contingenti tariffari di cui ai regolamenti n.
954/2002/CE e n. 780/2003/CE, riteneva indebita la fruizione delle
agevolazioni daziarie avendo la contribuente un "legame" ex art.
143 reg. n. 2454/1993/CE con altri richiedenti (Marr Spa e
Guardamiglio Srl) e recuperava le maggiori somme dovute per dazi
ed Iva.
La società contestava, in particolare, l'interpretazione della
disciplina unionale fondante la ripresa e deduceva l'illegittimità
dell'avviso, la decadenza dell'azione per alcune delle bollette,
chiedendo l'applicazione dell'esimente ex art. 220, lett. b, CDC.
L'impugnazione era rigettata dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Modena. La sentenza era confermata dal giudice
d'appello.
La contribuente ricorre per cassazione con nove articolati
motivi, chiedendo altresì, ai sensi dell'art. 267 TFUE, la rimessione
in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Resiste l'Agenzia delle
dogane con controricorso. Entrambe le parti depositano altresì
memoria ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo (indicato come B.1. - 1. - 1.1.) denuncia, ai
sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli
artt. 9, par. 4, reg. n. 954/2002/CE, 9, par. 5, reg. n. 780/2003/CE
e 143 reg. n. 2454/1993/CE (DAC), nonché, ai sensi dell'art. 360
n. 5 c.p.c., motivazione insufficiente e contraddittoria.
1.1. INALCA Spa lamenta l'errata interpretazione della
disciplina unionale: la CTR ha ritenuto sufficiente, secondo una
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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