Sentenza Nº 12468 della Corte Suprema di Cassazione, 10-05-2019

Presiding JudgeVIRGILIO BIAGIO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:12468CIV
Date10 Maggio 2019
Judgement Number12468
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 13388 del ruolo generale
dell'anno 2012, proposto
da
Agenzia delle entrate,
in persona del direttore
pro
tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, presso gli uffici della quale in
Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia
-ricorrente-
contro
s.p.a. Vodafone Italia
(già
Vodafone Omnitel
N.V.),
in persona del legale rappresentante
pro
tempore,
rappresentato e difeso, giusta procura
speciale a margine del controricorso, dagli avvocati
Mario Libertini e Giuliano Tabet, elettivamente
domiciliatosi presso lo studio del secondo in Roma,
alla via di villa Emiliani, n. 11
-controricorrente-
RG n. 13388/2012
nge1 i n
Civile Sent. Sez. 5 Num. 12468 Anno 2019
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA
Data pubblicazione: 10/05/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale del Piemonte, depositata in data 10 febbraio 2012, n.
15/26/12;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data
21 febbraio 2019 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Kate Tassone, che ha concluso per l'accoglimento del
primo e del secondo motivo, assorbiti i restanti;
sentiti per l'Agenzia l'avvocato dello Stato Paolo Gentili e per la
contribuente l'avv. Giuliano Tabet.
Fatti di causa.
Si legge nella narrativa della sentenza impugnata,
relativamente al profilo ancora d'interesse, che l'Agenzia delle
entrate, in relazione agli anni d'imposta 2001, 2002, 2003 e 2004,
ha contestato l'impiego, da parte della contribuente, del
meccanismo della rettifica previsto dall'art. 26 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, in esito all'inadempimento da parte di clienti
che si erano abbonati a servizi di telefonia mobile prestati da
Vodafone, dell'obbligo di pagare i canoni di abbonamento.
In particolare, la contribuente si era avvalsa della clausola
risolutiva espressa prevista in contratto e, nei casi nei quali i
crediti vantati erano d'importo superiore a 775 euro, aveva altresì
chiesto e ottenuto l'emissione di decreti ingiuntivi nei confronti
degli inadempienti. Per l'Ufficio, tuttavia, per un verso l'operatività
della risoluzione non era idonea a estenderne gli effetti alle
prestazioni già eseguite e, per l'altro, il ricorso al procedimento
monitorio era insufficiente, in mancanza di prova d'infruttuosità
dello svolgimento di procedure esecutive.
La società ha impugnato i relativi avvisi di accertamento,
senza esito in primo grado.
Di contro, la Commissione tributaria regionale ne ha accolto
gli appelli: ha considerato, in primo luogo, che nei contratti a
RG n. 13388/2012
Angelina-
rrino estensore
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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