Sentenza Nº 12151 della Corte Suprema di Cassazione, 15-04-2020

Presiding JudgeDI SALVO EMANUELE
ECLIECLI:IT:CASS:2020:12151PEN
Judgement Number12151
Date15 Aprile 2020
CourtQuarta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
MAGLIOLA MAURIZIO nato a BIELLA il 01/11/1949
MAGLIOLA PAOLO nato a BIELLA il 03/08/1952
avverso la sentenza del 08/11/2018 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
E' presente l'avvocato DEL GIUDICE RIZZARDO del foro di TREVISO in difesa di
MAGLIOLA MAURIZIO e MAGLIOLA PAOLO che deposita i documenti originali di
revoca della costituzione delle parti civili Casulli Paola e Casulli Filomena già
depositati in atti.
Penale Sent. Sez. 4 Num. 12151 Anno 2020
Presidente: DI SALVO EMANUELE
Relatore: NARDIN MAURA
Data Udienza: 30/01/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza in data 8 novembre 2018 la Corte di Appello di Torino
ha confermato la sentenza del Tribunale di Vercelli con cui Maurizio Magliola e
Paolo Magliola, nella loro qualità di legali rappresentanti della Magliola Antonio e
Figli s.p.a., sono stati riconosciuti colpevoli del reato di cui agli artt. 113, 589
comma 2^, 3 e 5 cod. pen. e condannati alla pena ritenuta di giustizia, per
avere cagionato, cooperando fra loro, con imprudenza, negligenza ed imperizia e
violando Of norme di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro (artt. 4, 19 e
21 d.lgs. 81/2008 ed art. 2087 cod. civ.) a Maria Casulli, operaia addetta allo
i
smontaggio ed al montaggio di arredi di veicoli ferroviarii, lesioni personali
gravissime, consistite in mesotelioma pleurico maligno epitetoide alla pleura
sinistra, cui seguiva la morte. Agli imputati è stato addebitato di non avere
predisposto, sin dal 1981, data di inizio dell'esposizione della lavoratrice, misure
precauzionali atte ad impedire la diffusione ambientale e l'inalazione di fibre di
amianto.
2.
Avverso la sentenza propongono ricorso gli imputati, a mezzo dei loro
difensore, formulando cinque motivi comuni.
3.
Con il primo
/
lamentano la violazione della legge processuale penale in
relazione al disposto dell'art. 512 cod. pen. e l'inosservanza dell'art. 111, commi
4 e 5 Cost.. Ricordano che all'udienza dibattimentale del 6 novembre 2014, si/
richiesta del Pubblico Ministero - e con l'opposizione degli avvocati- veniva
disposta l'acquisizione del verbale di sommarie informazioni testimoniali, rese da
Maria Casulli il 2 marzo 2010. Osservano che l'inammissibilità dell'acquisizione
del verbale di S.I.T. emergeva con chiarezza dallo snodarsi temporale della
richiesta e della decisione sull'ammissione e della fissazione dell'udienza per
l'incidente probatorio, mai celebratosi per la morte della persona offesa. Invero,
la diagnosi di mesotelioma pleurico era stata formulata sin dall'ottobre 2009,
momento nel quale si era palesata la prevedibilità dell'esito infausto della
malattia. Ciononostante, escussa a S.I.T. la persona offesa, il pubblico ministero
aveva formulato istanza di ammissione dell'incidente probatorio solo il 31 maggio
2010. Il G.I.P., cui la richiesta perveniva il 3 giugno 2010, provvedeva al suo
esame solo il 23 agosto 2010, fissando udienza per lo svolgimento dell'incidente
probatorio al 14 ottobre 2010, cioè dopo un anno dalla formulazione della
diagnosi e della prevedibilità della prognosi, senza che l'istante sollecitasse, in
alcun modo, una più rapida definizione dell'incombente istruttorio. La previsione
dell'evento morte entro un breve lasso temporale imponeva un rapido
svolgimento dell'interrogatorio di Maria Casulli, nelle forme di cui all'art. 392 cod.
3
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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