Sentenza Nº 11572 della Corte Suprema di Cassazione, 07-04-2020

Presiding JudgeIZZO FAUSTO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:11572PEN
Date07 Aprile 2020
Judgement Number11572
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Saladino Giuseppe, nato a_ Lamezia Terme il 17/03/1985
Caputo Davide, nato a Lamezia Terme il 27/11/1991
Greco Cristian, nato a Lannezia Terme il 26/11/1988
Cerra Francesco, nato a Lamezia Terme il 02/03/1989
Fiorino Emmanel, nato a Lamezia Terme il 21/11/1989
Pirciu Doru Ionut, nato in Romania il 25/08/1988
Gagliardi Morrison Alessio, nato a Lamezia Terme il 06/11/1993
Bruno Cortese, nato a Lamezia Terme il 22/01/1995
Cristiano Antonio, nato a Lamezia Terme il 23/07/1985
Lanzo Vincenzo, nato a Lamezia Terme il 23/10/1993
avverso la sentenza del 21/02/2019 della Corte di appello di Catanzaro
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Marilia Di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito per l'imputato Caputo Davide l'avv. Silvana Meliambro, in sostituzione
dell'avv. Gianluca Careri, che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso.
udito per gli imputati Saladino Giuseppe, Greco Cristian, Cerra Francesco,
Pirciu Donu Ionut, Gagliardi Morrison Alessio, Fiorino Emmanuel, Cristiano
Antonio, Lanzo Vincenzo, l'avv. Silvana Maliambro, in sostituzione dell'avv.
Antonio Larussa, che ha concluso riportandosi ai motivi dei ricorsi.
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11572 Anno 2020
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: DI STASI ANTONELLA
Data Udienza: 12/02/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza del 21/02/2019, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma
della sentenza del 26/05/2017 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Catanzaro - che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato gli attuali
ricorrenti responsabili dei reati di cui all'art. 74, comma 6 e 73, comma 5, d.P.R.
n. 309/1990 e li aveva condannati alle relative pene ritenute di giustizia - ,
assolveva, per quanto rileva in questa sede, Caputo Davide dal reato ascrittogli al
capo E) perché il fatto non sussiste e rideterminava la pena per la residua
imputazione di cui al capo A) in anni tre di reclusione ed euro 5.200,00 di multa,
dichiarava l'incompetenza del giudice di primo grado ed annullava la sentenza
impugnata nei confronti di Cortese Bruno limitatamente al capo M) e disponeva la
trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori
di Catanzaro, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Il procedimento penale traeva origine dall'informativa di reato del 11/04/2014
relativa all'incendio che, in data 20/03/2014, si era sviluppato in un'autorimessa
di vetture usate dell'azienda "Popello Group", che si occupava anche del
commercio di legname per caminetti; in relazione a tale episodio erano state
disposte intercettazioni telefoniche ed ambientali, che avevano palesato una serie
di condotte di cessione di stupefacenti.
Seguiva una complessa attività investigative che consentiva di accertare che,
nella citta di Lamezia Terme ed in un arco temporale dall'aprile al settembre 2014,
venivano poste in essere una serie di attività di spaccio di sostanze stupefacenti
realizzate in un contesto criminoso associativo; emergeva, quindi, l'esistenza di
un'associazione finalizzata a commettere una serie indeterminata di delitti di cui
all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, capeggiata da Greco Cristian.
I Giudici di merito fondavano l'affermazione di responsabilità per i reati
contestati sul contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali e sulle
dichiarazioni rese dagli acquirenti/assuntori di sostanze stupefacenti, frutto
dell'attività investigativa del Commissariato di P.S. di Lannezia Terme,
compendiata nella informativa di reato del 26/01/2015, nonché sulla informativa
di reato del 09/02/2016 della Squadra Mobile di Catanzaro basata sulle
dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia.
2.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati
Saladino Giuseppe, Caputo Davide, Greco Cristian, Cerra Francesco, Pirciu Doru
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ionut, Gagliardi Morrison Alessio, Cortese Bruno, Fiorino Emmanuel, Cristiano
Antonio, Lanzo Vincenzo, articolando i motivi di seguito enunciati.
Saladino Giuseppe, a mezzo del difensore di fiducia, articola tre motivi di
ricorso.
Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. e vizio di
motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art.
74 d.P.R. n. 309/1990 contestato al capo A) dell'imputazione.
Il ricorrente lamenta l'omessa motivazione da parte della Corte territoriale in
ordine al motivo di appello con il quale si contestava la configurabilità del reato
associativo, rappresentando, innanzitutto come l'assoluzione di coloro che erano
stati indicati nel capo di imputazione quali capi, promotori ed organizzatori del
sodalizio (Greco Giovannino, Bonaddio Melania, Roberto Giovanni) non poteva non
avere conseguenze in tema di consistenza storica dell'associazione, in quanto la
figura di Greco Cristian non poteva racchiudere in sé tutte le posizioni apicali.
Evidenzia, poi, come la motivazione era contraddittoria nella parte in cui
asseriva che l'organizzazione criminale diretta da Greco Cristian si avvaleva per lo
spaccio al minuto di soggetti di particolare fiducia e tra questi era stato inserito
anche Raso Francesco che, però, era stato, poi, assolto in appello dall'imputazione
di partecipazione al sodalizio per non aver commesso il fatto.
Si deduce, poi, che l'affermazione di responsabilità era stata basata sui dati
captativi desunti da un numero esiguo di intercettazioni, dal cui contenuto, del
tutto generico, emergeva un rapporto del Saladino quasi esclusivo con Greco
Cristian e, quindi, difettava la prova della stabile adesione ad un sodalizio
criminoso, anche in costanza della durata limitata del presunto sodalizio; poteva
al più configurarsi un concorso di persone nel reato continuato di detenzione e
spaccio di sostanze stupefacenti; anzi nella captazione del 20.05.2014 n. 341
emergeva il rifiuto del Saladino a vendere stupefacente che dimostrava come il
predetto era estraneo alle logiche associative.
Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. e vizio di
motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati di cui all'art.
73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990 di cui ai capi F), G), H), I) dell'imputazione.
Con riferimento alla cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana
contestata al capo F), si evidenzia la contraddittorietà della motivazione nelle parti
in cui si parla di grossi quantitativi di stupefacente e poi si riconduce il fatto
all'ipotesi di lieve entità; l'imputazione era, inoltre, errata perché faceva
riferimento ad 1,5 Kg in luogo di 500 grammi di marijuana; inoltre, Roberto
Giovanni, indicato come colui che commissionava lo stupefacente al Saladino era
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