Sentenza Nº 11481 della Corte Suprema di Cassazione, 15-06-2020

Presiding JudgeSAN GIORGIO MARIA ROSARIA
ECLIECLI:IT:CASS:2020:11481CIV
Date15 Giugno 2020
Judgement Number11481
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 3309-2018 proposto da:
VIGNI ANTONIO, rappresentato e difeso dagli avvocati LUISELLA
MARIA BARBERO, ALBERTO ANELLI e GIOVANNI ALESSANDRO
SAGRAMOSO;
- ricorrente -
contro
BANCA D'ITALIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
NAZIONALE, 91 C/0 SERVIZIO CONSULENZA LEGALE DELLA BANCA
D'ITALIA, presso lo studio dell'avvocato DONATELLA LA LICATA, che
la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DONATO
MESSINEO;
Ric. 2018 n.3309 sez. S2 - ud. 14/11/2019
rn
Civile Sent. Sez. 2 Num. 11481 Anno 2020
Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA
Relatore: VARRONE LUCA
Data pubblicazione: 15/06/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
- con troricorrente -
avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositato il
22/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/11/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;
Udito il P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ALESSANDRO PEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi gli Avvocati ALBERTO ANELLI e DONATO MESSINEO;
FATTI DI CAUSA
1.
La Banca d'Italia, all'esito di accertamenti ispettivi condotti dal
27 settembre 2012 al 18 gennaio 2013 con provvedimento numero
123397 del 2014 irrogava ad Antonio Vigni, nella sua qualità di ex
direttore generale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., la
sanzione di euro 78.000 per carenze nell'organizzazione e nei controlli
in materia di trasparenza e di correttezza delle relazioni con la
clientela (articolo 53, comma 1, lett. b) e d) e art. 67 primo comma,
lett. b) e d) del d. Igs. n. 385 del 1993).
2.
Antonio Vigni
proponeva opposizione avverso tale
provvedimento dinanzi la Corte d'Appello di Firenze e, a seguito della
declaratoria di incompetenza, riassumeva il giudizio dinanzi la Corte
d'Appello di Roma.
3.
La Corte d'Appello di Roma, nel rigettare l'opposizione,
riteneva, in primo luogo, infondata l'eccezione di tardività della
memoria depositata dalla Banca d'Italia il 3 settembre 2014, in
quanto il termine fissato nel decreto della Corte che aveva disposto la
comparizione delle parti non aveva carattere perentorio e non era
fissato a pena di decadenza, in coerenza con la disciplina che connota
lo speciale procedimento di opposizione, come regolato dall'articolo
145 del d. Igs. n. 385 del 1993.
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Ric. 2018 n.3309 sez. S2 - ud. 14/11/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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