Sentenza Nº 11468 della Corte Suprema di Cassazione, 30-04-2019

Presiding JudgeGORJAN SERGIO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:11468CIV
Judgement Number11468
Date30 Aprile 2019
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 20264-2015 proposto da:
Comifin SPA , elettivamente domiciliato in Roma, Via Del
Tintoretto 88, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Miani,
rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Conte;
- ricorrente -
contro
Farmaleader s.r.l.
- intimata-
avverso la sentenza n. 1929/2014 della Corte d'appello di
Milano, depositata il 26/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/12/2018 dal Consigliere Annamaria Casadonte;
V?
Civile Sent. Sez. 2 Num. 11468 Anno 2019
Presidente: GORJAN SERGIO
Relatore: CASADONTE ANNAMARIA
Data pubblicazione: 30/04/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore generale
Corrado Mistri che ha concluso per la parziale inammissibilità
del ricorso ed in subordine il rigetto;
udito l'avvocato Fabrizio Conte per la ricorrente che ha
concluso come da ricorso.
FATTI DI CAUSA
1.11 presente giudizio trae origine dalla citazione notificata nel
2006 da Farmaleader s.r.l. in liquidazione ( d'ora in poi solo
Farmaleader) nei confronti di Comifin s.p.a. in liquidazione
(d'ora in poi Comifin) al fine di sentir dichiarare dall'adito
Tribunale di Milano la risoluzione del contratto di agenzia
intervenuto fra le parti il 2/5/2002 per fatto e colpa esclusivi
della società preponente nonché la legittimità del recesso per
giusta causa formulato da parte attrice e la condanna della
preponente al pagamento di quanto dovuto a titolo di
risarcimento dei danni patrimoniali, di provvigioni maturate e
non liquidate, di indennità di preavviso, di indennità di clientela
indennità di risoluzione, nonché di indennità di non
concorrenza.
2.Costituitasi la convenuta contestava la domanda di parte
attrice formulando, a sua volta, domande riconvenzionali con
riferimento all'indennità sostitutiva di preavviso, all'avvenuta
violazione del patto di non concorrenza e chiedendo, altresì, la
risoluzione di tale patto e, previa chiamata in causa di Rosario
Vasta, socio e amministratore unico di parte attrice, la
condanna in solido con quest'ultimo al risarcimento dei danni
per la violazione del patto di non concorrenza.
3.
All'esito dell'istruttoria, nel corso del quale è stata disposta
consulenza tecnica d'ufficio, il tribunale di Milano ha accolto la
domanda attorea dichiarando la risoluzione del contratto di
agenzia inter partes per inadempimento di parte convenuta
Ric. 2015 n. 20264 sez. 52 - ud. 11-12-2018
-2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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