Sentenza Nº 11019 della Corte Suprema di Cassazione, 01-04-2020

Presiding JudgeCERVADORO MIRELLA
ECLIECLI:IT:CASS:2020:11019PEN
Judgement Number11019
Date01 Aprile 2020
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell'interesse di:
Malacrinò Assunto Leonardo, nato a Montebello Jonico il 17.8.1955,
Cristiano Rosario, nato a Cerignola il 29.6.1959,
Caselli David, nato a Firenze 1'8.10.1967,
contro la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 21.6.2018;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
udito il PM, nella persona del sostituto procuratore generale dott. Felicetta
Marinelli, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito l'Avv. Gianna Mercatali, in difesa della costituita parte civile Curatela
del Fallimento della società Gold Alley srl, che ha concluso relativamente al
Malacrinò ed al Cristiano, associandosi alle conclusioni del PG e depositando
conclusioni scritte con nota spese;
udito l'Avv. Simone Aiazzi, in difesa di David Caselli, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Assunto Leonardo Malacrinò, Rosario Cristiano, David Caselli
(unitamente a tale Urij Dimitrov Kroumov) erano stati tratti a giudizio di fronte al
Tribunale di Firenze per rispondere del delitto di rapina pluriaggravata, del delitto
di falsa denunzia, di quello di sequestro di persona e, i! solo Caselli, dei reati di
appropriazione indebita e frode in assicurazione; il Tribunale, con sentenza del
10.6.2015, aveva ritenuto la penale responsabilità degli imputati in relazione a
tutte le ipotesi di reato loro rispettivamente ed in concorso ascritte salvo, per
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11019 Anno 2020
Presidente: CERVADORO MIRELLA
Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI
Data Udienza: 08/11/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
quanto riguarda il Caselli, quanto al delitto di cui all'art. 642 cod. pen. per il
quale era intervenuto il proscioglimento attesa la ritenuta tardività della querela,
e li aveva condannati, con l'aumento per la continuazione tra le diverse violazioni
di legge, e per quanto qui interessa, il Caselli alla pena di anni 12 di reclusione
ed Euro 1.700 di multa, il Malacrinò alla pena di anni 8 e mesi 4 di reclusione ed
Euro 1.600 di multa, il Cristiano alla pena di anni 12 di reclusione ed Euro 2.400
di multa, con la applicazione delle pene accessorie conseguenti; aveva inoltre
condannato i medesimi imputati al risarcimento dei danni nei confronti della
parte civile costituita Maddalena Fossi liquidati in Euro 30.000; aveva ancora
condannato il Malacrinò ed il Cristiano al risarcimento dei danni in favore della
parte civile Gold Alley srl in liquidazione rimettendo per la loro quantificazione ad
altra e separata sede, con il favore, comunque, delle spese di costituzione e di
assistenza;
2.
la Corte di Appello di Firenze, decidendo sugli appelli interposti
nell'interesse degli imputati, ha assolto il Caselli, il Malacrinò ed il Cristiano (oltre
che il Kroumov) dal delitto di falsa denunzia per insussistenza del fatto
dichiarando inoltre non doversi procedere nei confronti del Caselli quanto al
delitto di appropriazione indebita perché nel frattempo estinto per intervenuta
prescrizione;
ha rideterminato inoltre la pena per tutti gli imputati
quantificandola in anni 6 di reclusione ed Euro 1.800 di multa per ciascuno; ha
confermato, per il resto, la sentenza impugnata condannando gli imputati alla
rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili che ha
conseguentemente liquidato;
3.
ricorrono per Cassazione i difensori di Assunto Leonardo Malacrinò,
Rosario Cristiano e David Caselli:
3.1 l'Avv. Michele Cesari, nell'interesse di Assunto Leonardo Malacrinò
lamenta:
3.1.1 violazione di legge con riferimento agli artt. 512, 526 comma ibis e
191 cod. proc. pen.: rileva come, diversamente da quanto sostenuto dai giudici
di merito, le dichiarazioni rese da Giovanni Frigerio nel corso delle indagini
preliminari ed acquisite al processo ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. fossero
in realtà assolutamente inutilizzabili e non potessero fondare la sentenza di
condanna; segnala che il Frigerio era, di fatto, un chiamante in correità le cui
dichiarazioni avrebbero dovuto essere messe "in sicurezza" dalla pubblica accusa
acquisendole con le garanzie proprie di colui in capo al quale sussistono forti
dubbi di reità; sottolinea come le ricerche eseguite dalla PG fossero state
tutt'altro che esaustive non essendo stati effettuati accertamenti presso le
autorità aeroportuali o consolari come, peraltro, previsto dalla legge 7.1.1992 n.
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