Sentenza Nº 11001 della Corte Suprema di Cassazione, 01-04-2020

Presiding JudgeCOSTANZO ANGELO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:11001PEN
Date01 Aprile 2020
Judgement Number11001
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1.
Valenti Gaetano, nato il 23/12/1946 a Parenzo
2.
Camber Piero, nato il 30/06/1957 a Trieste
3.
Pedicini Antonio, nato il 14/01/1954 ad Ariano Irpino
4.
Tononi Piero, nato il 01/08/1967 a Trieste
5.
Bucci Maurizio, nato il 17/07/1959 a Trieste
6.
Galasso Daniele, nato il 03/06/1955 a Ronchis
7.
Moretton Gianfranco, nato il 21/12/1952 a Liegi (Belgio)
avverso la sentenza del 21/12/2018 della Corte di appello di Trieste
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella
De Masellis, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore, Avv. Giovanni Borgna per Valenti, Camber e Bucci, che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11001 Anno 2020
Presidente: COSTANZO ANGELO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO
Data Udienza: 15/11/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
udito il difensore, Avv. Paolo Pacileo per Camber, che ha chiesto l'accoglimento
del ricorso;
udito il difensore, Avv. Giovanni Di Lullo per Tononi, che ha chiesto l'accoglimento
del ricorso;
udito l'Avv. Bisogni, in sost. dell'Avv. Annalisa Del Col per Pedicini, che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso;
uditi gli Avv. Luca Ponti e Alfonso Stile per Galasso e Moretton, che hanno chiesto
l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza del 21/12/2018, in riforma di quella assolutoria del Giudice
dell'udienza preliminare del Tribunale di Trieste in data 18/4/2016, la Corte di
appello di Trieste ha riconosciuto la penale responsabilità di Valenti Gaetano, di
Camber Piero, di Pedicini Antonio, di Tononi Piero, di Bucci Maurizio, di Galasso
--
Daniele e di Moretton Gianfranco, in relazione a varie ipotesi di peculato, aventi
ad oggetto l'appropriazione di somme rivenienti dai contributi destinati ai gruppi
consiliari operanti nel Consiglio regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, e
quanto al Galasso e al Moretton anche nella veste di Capigruppo del P.d.L. e del
P.D. e in concorso con i singoli consiglieri appartenenti ai rispettivi gruppi.
2.
Hanno presentato ricorso Valenti, Camber e Bucci con atto a firma dell'Avv.
Borgna.
2.1. Dopo una premessa ricostrúttiva delle fasi precedenti, con il primo motivo
denunciano violazione di legge in relazione agli artt. 603, 442, 533 cod. proc. pen.
Dopo un'ampia rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello,
evidentemente volta a superare ogni ragionevole dubbio, la Corte, a fronte
dell'insussistenza di elementi di novità, aveva fondato la condanna sulla
confutazione degli argomenti di rilievo giuridico utilizzati dal primo Giudice ma
senza una motivazione tale da esprimere una maggior forza persuasiva e senza
indicare quali argomenti nuovi e rilevanti avesse valorizzato in senso sfavorevole
agli imputati.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art.
521 cod. proc. pen.
Dopo la definitiva precisazione dell'imputazione nel senso di un accordo
consapevole tra il soggetto che chiedeva il rimborso e il soggetto, cioè il
capogruppo, che avendo la disponibilità dei fondi e la qualità di pubblico ufficiale,
li erogava, la Corte seguendo l'impostazione della Procura Generale, aveva
ravvisato la disponibilità dei fondi in capo ai consiglieri, considerati come pubblici
9
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
ufficiali sulla base di un possesso mediato, qualificato dal concorso per omissione
del capogruppo a titolo di dolo diretto o eventuale.
Ma in tal modo era stato ricostruito un fatto diverso in violazione del principio
di correlazione tra contestazione e sentenza.
2.3. Con il terzo motivo deducono violazione di legge in relazione agli artt.
357 e 314 cod. pen. nonché in relazione alle altre norme di riferimento.
Segnalano la natura mista dei gruppi consiliari, confermata dall'orientamento
giurisprudenziale e dall'insegnamento della Corte costituzionale, e rilevano che gli
stessi hanno un ruolo pubblico solo quando partecipano all'attività assembleare e
legislativa propria del Consiglio regionale, per il resto dovendo essere considerati
alla stregua di associazioni private.
Le erogazioni non possono dunque avere un regime diverso da quello di
qualsiasi altro contributo pubblico a privati, non essendovi dopo l'erogazione un
problema di ponderazione di interessi pubblici e privati.
Contestano su tali basi l'attribuzione ai consiglieri, membri dei gruppi, della
qualità di pubblici ufficiali, che non può permanere nelle fasi in cui si articolano la
richiesta e ricezione dei contributi erogati per il funzionamento del gruppo,
nell'ambito di attività non riguardanti la funzione legislativa, ma riferibili al ruolo
del gruppo come elemento di raccordo con il territorio.
Relativamente al ricorrente Valenti che, quale tesoriere, si era rimborsato da
solo le spese anticipate, sulla base di delega espressa e generica del capogruppo,
si rileva che: proprio tale posizione specifica corrobora la complessiva censura
esposta; il Valenti operava in ausilio al segretario Vascotto all'interno del gruppo;
comunque il predetto depositava l'istanza di rimborso corredata da pezze
giustificative; non avrebbe potuto attribuirsi al Valenti veste di pubblico ufficiale,
essendo estraneo alla manifestazione della volontà della pubblica
amministrazione; comunque il predetto aveva agito in proprio al di fuori di accordo
con il capogruppo e in base a delega generica.
Al più sarebbe stata configurabile nel caso del Valenti l'ipotesi
dell'appropriazione indebita, peraltro non procedibile per difetto di querela.
2.4. Con il quarto motivo deducono violazione di legge in relazione all'art. 314
cod. pen.
Non avrebbe potuto ravvisarsi il delitto di peculato, in quanto i rimborsi
venivano erogati dalla segreteria su firma del capogruppo che provvedeva poi alla
redazione della nota illustrativa e della relazione previste dalla normativa,
conservando i documenti di spesa.
Non era dunque ravvisabile disponibilità del denaro in capo ai consiglieri,
mancando
interversio possessionis
e distrazione delle somme.
3
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT