Sentenza Nº 09956 della Corte Suprema di Cassazione, 13-03-2020

Presiding JudgeIZZO FAUSTO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:9956PEN
Date13 Marzo 2020
Judgement Number09956
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
Pedaci Giuseppe, nato a Varese il 14-03-1972
Autieri Gaspare, nato a Torre Annunziata il 26-05-1964
avverso la sentenza del 18-01-2019 della Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Vito Di Nicola;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Paola Filippi che ha concluso
per l'inammissibilità dei ricorsi.
uditi per i ricorrenti gli avvocati Marco Lacchin e Fabio Gualdi che hanno concluso
per l'accoglimento dei ricorsi.
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9956 Anno 2020
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: DI NICOLA VITO
Data Udienza: 21/11/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
È impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte
d'appello di Milano, decidendo a seguito di rinvio dalla Corte Suprema di
cassazione, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Busto
Arsizio in data 8 giugno 2015 nei confronti di Giuseppe Pedaci e Pasquale Autieri
ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di omicidio colposo a
costoro rispettivamente ascritto ai capi A) e B) della rubrica perché estinto per
prescrizione, eliminando la relativa pena, ed ha confermato nel resto l'impugnata
sentenza che aveva condannato il Pedaci alla pena condizionalmente sospesa di
anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre ill resto, per il reato di cui ai capo C),
ovvero per il delitto di falso in atto pubblico, per aver egli soppresso, dopo il
decesso del paziente, la scheda unica di terapia relativa allo stesso, sulla quale
risultava la prescrizione del farmaco Amplital, e formato una nuova scheda unica
nella quale risultava attestata falsamente la prescrizione di un diverso farmaco,
e l'Autieri alla pena condizionalmente sospesa di anni uno di reclusione, oltre il
resto, per il reato di cui al capo D) della rubrica per aver alterato la diaria medica
del paziente, apponendovi in data 1 dicembre 2008 un'annotazione recante la
data dei 30 novembre 2008, concernente la visita medica effettivamente
eseguita in tale data, al fine far apparire la diaria presente nella cartella clinica
alla data dei 30 novembre 2008 e non reperibile in tal giorno la scheda unica di
terapia.
Originariamente agli imputati era stato contestato anche il delitto di omicidio
colposo per essere stati ritenuti responsabili del decesso di Ferdinando Paladino,
paziente ricoverato presso il reparto di Urologia dell'ospedale di Gallarate, ove i
medesimi prestavano servizio, al quale era stato somministrato un farmaco
nonostante egli avesse evidenziato di essere allergico al relativo principio attivo e
quindi deceduto in conseguenza del derivato shock anafilattico (capi A e B della
rubrica rispettivamente contestati al Pedaci e all'Autieri, cui era stato in
particolare attribuito di aver cooperato nel cagionare il decesso del Paladino).
2.
I ricorrenti, tramite i rispettivi difensori di fiducia, affidano l'impugnazione
ai seguenti motivi.
2.1. Pasquale Autieri impugna con sei complessi motivi.
2.1.1. Con il primo motivo deduce la mancanza, la contraddittorietà o la
manifesta illogicità della motivazione (articolo 606, comma 1, lettera e), del
codice di procedura penale) in relazione al
tempus commissi delicti
con riguardo
al reato di cui all'articolo 479 del codice penale.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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