Sentenza Nº 09889 della Corte Suprema di Cassazione, 27-05-2020

Presiding JudgeVIRGILIO BIAGIO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:9889CIV
Date27 Maggio 2020
Judgement Number09889
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
, SENTENZA
02(5/2043
sul ricorso iscritto al n. 4eca5g:0215 R.G. proposto da
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore
pro
tempore,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato,
presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
- ricorrente, intimato in via incidentale
-
contro
Nava Milano s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Lamicela, Giuseppe
Francesco Lovetere e Maria Lucrezia Turco, con domicilio eletto presso
lo studientozzi & Associa, sito in Roma, Barberini, 47
- controricorrente, ricorrente in via incidentale
-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Liguria, n. 146, depositata il 17 dicembre 2012.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 maggio 2019 dal
Consigliere Paolo Catallozzi;
Civile Sent. Sez. 5 Num. 9889 Anno 2020
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: CATALLOZZI PAOLO
Data pubblicazione: 27/05/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Immacolata Zeno, che ha concluso chiedendo
l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso principale, con
assorbimento del ricorso incidentale;
uditi gli avv. Anna Collabolletta, per la ricorrente, e Giuseppe Francesco
Lovetere, per la controricorrente
FATTI DI CAUSA
1.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per
cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
della Liguria, depositata il 17 dicembre 2012, che - riuniti gli appelli
dalla proposti dall'Agenzia medesima - ha, in parziale riforma della
sentenza di primo grado, annullato uno dei tre avvisi di rettifica degli
accertamenti dei diritti doganali e dell'i.v.a. emessi in relazione ad
operazioni di importazione poste in essere dalla Nava Milano s.p.a. per
maturata decadenza dal potere di accertamento, confermando le
decisioni impugnate nella parte in cui avevano dichiarato illegittimi gli
altri atti impositivi impugnati.
1.1. Dall'esame della sentenza impugnata si evince che con gli
avvisi di accertamento impugnati l'Ufficio ha contestato la fedeltà delle
dichiarazioni doganali nella parte in cui il valore della merce indicato
non tiene conto delle royalties pagate dalla contribuente.
2.
Il giudice di appello ha accolto il gravame incidentale della
contribuente, evidenziando che l'Ufficio era decaduto dal potere di
rettificare la dichiarazione doganale oggetto del primo degli avvisi di
accertamento per mancato rispetto del termine triennale previsto
dall'art. 221, Regolamento (CEE) n. 2913/1992, mentre, quanto agli
altri avvisi, ha ritenuto che le
royalties in oggetto non costituivano una
condizione di vendita e, in quanto tali, non assumevano rilevanza ai
fini della determinazione del valore della merce.
3.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo.
4.
Resiste con controricorso la Nava Milano s.p.a., la quale propone
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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