Sentenza Nº 09464 della Corte Suprema di Cassazione, 22-05-2020

Presiding JudgeDE CHIARA CARLO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:9464CIV
Date22 Maggio 2020
Judgement Number09464
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
'
Civile Sent. Sez. 1 Num. 9464 Anno 2020
Presidente:
DE
CHIARA CARLO
Relatore: NAZZICONE LOREDANA
Data pubblicazione: 22/05/2020
SENTENZA
sul ricorso
28905/2015
proposto
da:
Banco di Napoli S.p.a., già Sanpaolo Banco di Napoli S.p.a, in
persona del legale
rappresentante
pro
tempore,
elettivamente
domiciliato
in Roma, Via
XX
Settembre
n.
3, presso lo studio
dell'avvocato
Miccolis Giuseppe, che lo rappresenta e difende, giusta
procura in calce
al
ricorso;
-
ricorrente
-
contro
Valentini Giuseppe, Valentini Angelo, nella
qualità
di successori a
titolo
universale della Nuova Edil 90
S.r.l.,
elettivamente
domiciliati
in Roma, Piazza Cavour, presso
la
Cancelleria Civile della Corte di
..
Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati Armenia Donato,
Tracquilio Giovanni, giusta procura in calce
al
controricorso;
-controricorrenti -
avverso
la
sentenza n.
946/2015
della
CORTE
D'APPELLO
di BARI,
pubblicata
il
23/06/2015;
udita
la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/01/2020
dal cons. NAZZICONE LOREDANA;
udito il
P.M.
in persona del Sostituto Procuratore Generale
CAPASSO
LUCIO che
ha
concluso
per
il
rigetto
dei primi
quattro
motivi,
accoglimento dei restanti;
udito,
per
il
ricorrente, l'Avvocato Angelantonio Majorano, con delega
scritta avv. Miccolis, che
si
riporta;
udito,
per
i controricorrenti, l'Avvocato Donato Armenia che
si
riporta
ai
propri
atti.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 23 giugno 2015,
la
Corte d'appello di Bari
ha
confermato
la
decisione del Tribunale della stessa città del 22
ottobre
2010,
la
quale
ha
condannato
il
Banco di Napoli s.p.a.
al
pagamento
della somma di
234.363,56,
oltre
accessori, in accoglimento della
domanda
restitutoria
dell'indebito proposta dalla Nuova Edil 90 s.r.l.
La
corte del
merito
ha
ritenuto,
per
quanto ancora rileva, che:
a)
sebbene
la
società sia stata cancellata dal registro delle
imprese
il
3 luglio 2009, in pendenza del giudizio di
primo
grado, tale
evento non fu dichiarato dalla difesa, onde,
per
il
principio di
ultrattività
del mandato, l'appello è stato validamente proposto contro
la
società e questa
si
è
altrettanto
validamente costituita in giudizio,
restando
per
contro estranea
al
thema
decidendum
la
questione della
2
.l

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