Sentenza Nº 09140 della Corte Suprema di Cassazione, 19-05-2020

Presiding JudgeDE CHIARA CARLO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:9140CIV
Judgement Number09140
Date19 Maggio 2020
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
Paschi di Siena s.p.a. nei confronti di Emmeti Auto s.r.I., TO.ME.CAR.
s.r.l. (poi M Immobiliare s.r.I.), Gianluca, Giancarlo e Monica
Menabue; accertava l'illegittimità degli addebiti a titolo di interessi
ultralegali, interessi anatocistici e commissioni effettuati sui conti
correnti nn. 15992 e 17933, nonché la nullità di sei distinti negozi che
regolavano altre operazioni bancarie e l'inadempimento dell'istituto di
credito in relazione a contratti finanziari di
interes rate swap.
Condannava quindi la banca al pagamento della somma di C
274.353,00, oltre accessori, in favore di M Immobiliare; condannava
altresì lo stesso istituto di credito al pagamento della somma di C
813.511,48, sempre oltre accessori, in favore di Emmeti Auto.
2.
— La sentenza era impugnata in via principale dalla banca e
in via incidentale dalle altre parti.
In esito al giudizio di gravame la pronuncia di prime cure era
riformata con esclusivo riguardo ai contratti di
swap,
che venivano
risolti per inadempimento (laddove il Tribunale aveva sul punto reso
l
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Civile Sent. Sez. 1 Num. 9140 Anno 2020
Presidente: DE CHIARA CARLO
Relatore: FALABELLA MASSIMO
Data pubblicazione: 19/05/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
una pronuncia risarcitoria).
3. — Contro questa sentenza, emessa dalla Corte di appello di
Brescia in data 7 marzo 2018, ha proposto ricorso principale Banca
Monte dei Paschi di Siena; hanno spiegato ricorso incidentale Emmeti,
M Immobiliare, Gianluca, Giancarlo e Monica Menabue. Entrambe le
impugnazioni constano di quattro motivi.
Con due memorie le parti hanno richiamato le deduzioni già
svolte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. — Col primo motivo di ricorso principale è dedotta la
violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2033 c.c.. La banca istante
censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il
convenuto in senso sostanziale nell'azione di pagamento del saldo di
conto corrente, il quale abbia domandato in via riconvenzionale
l'accertamento negativo del credito e la ripetizione degli interessi
indebitamente corrisposti, non sia onerato della produzione degli
estratti conto integrali, a partire dal momento iniziale del rapporto.
Assume la ricorrente che l'accertata nullità dei contratti collegati a
quelli di conto corrente, su cui era fondata la domanda monitoria, non
dispensava la controparte dall'onere di provare l'ammontare degli
indebiti pagamenti. Né, ad avviso dell'istante, poteva assumere rilievo
la circostanza, valorizzata dalla Corte di merito, per cui non era stata
svolta alcuna specifica contestazione, in sede di consulenza tecnica,
quanto alle modalità operative che il c.t.u. aveva adottato per
rimediare alle lacune riscontrate con riguardo all'andamento dei conti
correnti nn. 15992 e 17933.
1.1. — Il motivo va disatteso.
1.2. — La Corte di appello, pronunciando sul primo motivo di
gravame dell'odierna ricorrente, ha evidenziato che alla banca
incombeva di provare il credito maturato in relazione ai conti correnti
nn. 15992 e 17993 attraverso la produzione degli estratti conto,
giacché la medesima aveva pur sempre agito in via monitoria,
domandando il saldo dei detti conti. Ha comunque rilevato che il
consulente aveva provveduto ad apportare correzioni a fronte di
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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