Sentenza Nº 09102 della Corte Suprema di Cassazione, 06-03-2020

Presiding JudgeVESSICHELLI MARIA
ECLIECLI:IT:CASS:2020:9102PEN
Date06 Marzo 2020
Judgement Number09102
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
DAVI ADRIANO nato a PALERMO il 13/07/1962
PRIOLI LUCA nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 17/02/1967
avverso la sentenza del 23/10/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA, che ha
concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi
uditi i difensori di Luca Prioli, avvocati Alessandro MAINARDI e Maurizio PANIZ, che hanno
concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso
uditi i difensori di Adriano Davì, avvocati Alessandro MAINARDI e Andrea BALBO, che hanno
concluso chiedendo gli accoglimenti del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza del 23 ottobre 2017 la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Mantova, ha revocato le statuizioni civili, disposte a carico degli
1
o
Penale Sent. Sez. 5 Num. 9102 Anno 2020
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: MICCOLI GRAZIA
Data Udienza: 16/10/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
imputati Adriano DAVI' e Luca PRIOLI e del responsabile civile Ministero degli Interni in favore
della parte civile Riccardo Welponer, in considerazione dell'intervenuta revoca della sua
costituzione, confermando nel resto la sentenza appellata, con la quale i suddetti imputati erano
stati ritenuti colpevoli dei reati di lesioni personali, aggravate dall'aver agito per motivi abietti o
futili e con abuso di poteri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio ex art. 61,
nn. 1 e 9, cod. pen. (capo A), e di violenza privata aggravata dalla violenza o minaccia commessa
da più persone riunite, nonché ai sensi dell'art. 61, nn.
1
e 9, cod. pen. (capo B).
La sentenza aveva invece escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen.
contestata al capo B) ed aveva ritenuto la continuazione tra i reati.
Il Tribunale di Mantova inoltre aveva dichiarato l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per
una durata di cinque anni per entrambi gli imputati, i quali erano stati pure condannati, in solido
con il responsabile civile Ministero degli Interni, al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato
giudizio civile, nonché al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro
5.000,00.
Come già detto, tali ultime statuizioni sono state poi revocate dalla sentenza di appello a seguito
di revoca della costituzione di parte civile.
2.
I giudici di merito hanno ricostruito i fatti oggetto di imputazione nei seguenti termini.
In data 21 novembre 2012 gli imputati, due agenti di polizia in servizio presso la Questura di
Vicenza, dovendo accompagnare il collaboratore di giustizia Saverio Cappello a Catanzaro per
un'udienza fissata il giorno successivo, percorrevano in auto, guidata dal PRIOLI con al suo fianco
il DAVI', l'autostrada A22 Modena-Brennero.
Tra Mantova Nord e Mantova Sud, mentre procedevano ad alta velocità, venivano costretti a
rallentare da Riccardo Welponer, che con il suo furgoncino si era immesso nella corsia di
sorpasso; questi veniva dunque indotto a tornare nella corsia di marcia normale dall'uso ripetuto
dei fari abbaglianti da parte del PRIOLI, alla guida del veicolo.
Dopo aver sorpassato il mezzo guidato dal Welponer, gli imputati prima si affiancavano
intimandogli di fermarsi, poi si paravano davanti allo stesso, costringendolo, con improvvise e
ripetute frenate ed accelerazioni, ad arrestare la propria marcia presso una piazzola di sosta
(capo
B).
Una volta scesi dai rispettivi veicoli nasceva un diverbio e il Welponer chiedeva ripetutamente
agli imputati di fornire le loro generalità; in seguito alla prospettazione di allertare il
servizio 113
in caso di mancata comunicazione dei dati richiesti, veniva colpito ripetutamente con calci e
pugni e trascinato verso il guardrail, ove gli imputati sbattevano il suo capo, cagionandogli
lesioni, con trauma distorsivo cervicale (capo A).
3.
Avverso la predetta sentenza sono stati proposti due distinti ricorsi per cassazione, di cui uno
presentato nel solo interesse dell'imputato Luca PRIOLI, l'altro nell'interesse di entrambi gli
imputati.
3.1.
Il ricorso presentato nell'interesse esclusivo di Luca PRIOLI, sottoscritto dall'avv.
Maurizio Paniz, risulta articolato in nove motivi.
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