Sentenza Nº 08930 della Corte Suprema di Cassazione, 29-03-2019

Presiding JudgeORILIA LORENZO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:8930CIV
Date29 Marzo 2019
Judgement Number08930
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 14705/2015 R.G. proposto da
Infisud s.r.l.„
in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'avv. Giambattista Schininà, con domicilio
eletto in Roma, Via Marianna Dionigi n. 43, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Puglilsi.
— ricorrente —
contro
Condominio Giada di Via L. Monti n. 30 di Siracusa,
in persona
dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele
Civile Sent. Sez. 2 Num. 8930 Anno 2019
Presidente: ORILIA LORENZO
Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 29/03/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
con rideterminazione dell'ammontare del risarcimento in C
504.658,36, oltre accessori.
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Specchi, con domicilio eletto in Roma alla Via Anastasio II, presso lo
studio dell'avv. Valeria Campisi.
— con troricorrente
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 198/2015,
depositata in data 2.2.2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29.11.2018 dal
Consigliere Giuseppe Fortunato.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale Alessandro Pepe, che ha concluso chiedendo
l'accoglimento del secondo, del sesto e dell'ottavo motivo di ricorso.
Udito l'avv. Giambattista Schininà.
FATTI DI CAUSA
Il Condominio Giada di Siracusa ha convenuto in giudizio la Edilco
s.r.l. (ora Infisud s.r.I.), lamentando che lo stabile condominiale
presentava gravi difetti di costruzione e pericolo di crollo
relativamente a due edifici, realizzati dalla società convenuta in
esecuzione del contratto di appalto del 15.11.1990.
Ha chiesto di condannare la convenuta al risarcimento del danno.
Il Tribunale ha condannato la Infisud al pagamento di C 62.184,21,
ma la pronuncia è stata parzialmente riformata in secondo grado,
La Corte territoriale di Catania ha ritenuto inammissibili per
genericità, ai sensi dell'art. 342 c.pc., i motivi di appello
enti
sull'operatività della clausola compromissoria di cui all'art. 17 del
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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