Sentenza Nº 07674 della Corte Suprema di Cassazione, 19-03-2019

Presiding JudgeGORJAN SERGIO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:7674CIV
Date19 Marzo 2019
Judgement Number07674
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
p.
SENTENZA
sui
sul ricorso 3575-2014 proposto da:
BOLONDI ANTONIO GIACOMO MARIA e CASTELLI PAOLO,
rappresentati e difesi dall'Avvocato GIOVANNI LEONE ed
elettivamente domiciliati a Roma, via P. S. Mancini 2, presso lo
studio dell'Avvocato PIETRO CICERCHIA, per procure speciali a
margine della p. 2 e della p. 3 del ricorso
- ricorrenti -
contro
GAUDENZI STEFANO LEONE, difensore di sé stesso,
elettivamente domiciliato a Roma, via Celimontana 38
- con troricorrente
-
avverso la sentenza n. 109/2013 del TRIBUNALE DI RAVENNA,
A _
depositata il 10/7/2013;
udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del
27/11/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 7674 Anno 2019
Presidente: GORJAN SERGIO
Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 19/03/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
2
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale della Repubblica, Dott. ALBERTO
CELESTE, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso per
quanto di ragione.
FATTI DI CAUSA
L'avv. Antonio Giacomo Maria Bolondi e l'avv. Paolo
Castelli, con atto di citazione notificato in data 30/1/2013,
hanno proposto appello nei confronti della sentenza
pronunciata dal giudice di pace di Faenza il 5/11/2012,
deducendo l'erroneità della decisione assunta dal primo giudice
per avere rigettato l'opposizione, che gli stessi avevano
proposto, al decreto ingiuntivo pronunciato ai loro danni su
ricorso dell'avv. Stefano Leone Gaudenzi: 1) affermando la
propria competenza per territorio; 2) ritenendo la sussistenza
della prova scritta richiesta dall'art. 633, comma 1°, c.p.c.; 3)
riconoscendo la legittimazione passiva degli ingiunti; 4)
violando la previsione dell'art. 112 c.p.c.; 5) applicando un
parametro di liquidazione delle spese processuali diverso da
quello stabilito dalla I. n. 27 del 2012.
Il tribunale di Ravenna, con sentenza del 10/7/2013, ha
parzialmente accolto l'appello ed ha, per l'effetto,
rideterminato, ai sensi del d.m. n. 140 del 2012, le spese
processuali liquidate in primo grado, confermando, per il resto,
la sentenza appellata.
Il tribunale, innanzitutto, ha ritenuto l'infondatezza
dell'eccezione di incompetenza per territorio,
"dovendosi
ritenere applicabile nel caso di specie il comb. disp. di cui
all'art. 20 cpc e 1182 comma 3 c.c., come correttamente
affermato dal Giudice di primo grado".
Il tribunale, inoltre, ha respinto l'eccezione di mancanza di
adeguata prova scritta di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., sul
rilievo che "i/
decreto ingiuntivo era stato richiesto e quindi
Rue 2014 n. 3575 Sez. 2 PU 27 novembre 2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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