Sentenza Nº 06627 della Corte Suprema di Cassazione, 09-03-2020

Presiding JudgeMANNA FELICE
ECLIECLI:IT:CASS:2020:6627CIV
Date09 Marzo 2020
Judgement Number06627
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 15644-2016 proposto da:
NICOLI PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
MAZZINI 114/B, presso lo studio dell'avvocato
GIOVAMBATTISTA FERRIOLO, che la rappresenta e difende
unitamente all'avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE giusta
procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
- controricorrente -
2
6,9R pe
Civile Sent. Sez. 2 Num. 6627 Anno 2020
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: CRISCUOLO MAURO
Data pubblicazione: 09/03/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di FIRENZE,
depositata il 2f570512•31
-
6
-
,
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-
(4/-?2,/ 7,o
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/12/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto
Procuratore Generale, Dott. CORRADO MISTRI, che ha
concluso per il rigetto del ricorso
udito l'Avvocato Giovambattista Ferriolo per la ricorrente;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Nicoli Paola, con ricorso depositato presso la Corte d'appello
di Firenze in data 27.2.2015, chiese la condanna del Ministero
della Giustizia al pagamento dell'indennizzo, per la
irragionevole durata di un precedente giudizio di equo
indennizzo, intrapreso dinanzi alla Corte d'Appello di Perugia e
che si era protratto per circa quattro anni, comprensivi della
fase di merito dinanzi alla Corte d'Appello di Perugia, del
successivo giudizio in cassazione e della fase di esecuzione
dinanzi al Tribunale di Roma.
Il Consigliere delegato della Corte d'Appello, con decreto del 20
marzo 2015 rigettava il ricorso, ravvisando, a fronte di una
durata ragionevole del processo, individuata in due anni e sei
mesi, che la durata complessiva del procedimento,
comprensivo della fase di esecuzione non avesse superato il
detto termine in maniera eccedente i sei mesi, non potendosi
tenere conto del periodo di tempo trascorso tra la definizione
del processo in cassazione e la successiva notifica del
pignoramento.
A seguito di opposizione della Nicoli, la Corte d'Appello, in
composizione collegiale, con decreto n. 1957 del 14/12/2015,
confermava il rigetto della domanda.
Ric. 2016 n. 15644 sez. 52 - ud. 05-12-2019 -2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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