Sentenza Nº 05686 della Corte Suprema di Cassazione, 02-03-2020

Presiding JudgeTRAVAGLINO GIACOMO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:5686CIV
Date02 Marzo 2020
Judgement Number05686
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 20755-2015 proposto da:
MASE' TERMOIMPIANTI S.R.L., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VARRONE 9,
presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO VANNICELLI, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALESSANDRA CARLIN
ed ANTONIO TITA;
Civile Sent. Sez. U Num. 5686 Anno 2020
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO
Data pubblicazione: 02/03/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO LEA COSTRUZIONI S.R.L., in persona del Curatore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE
CLODIA 29, presso lo studio dell'avvocato BARBARA PICCINI,
rappresentato e difeso dall'avvocato BRUNO MELLARINI;
- controrícorrente -
avverso l'ordinanza n. 2171/2015 del TRIBUNALE di BOLZANO,
depositata il 25/06/2015.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/01/2020 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale LUCIO CAPASSO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Alessandra Carlin e Barbara Piccini per delega
dell'avvocato Bruno Mellarini.
FATTI DI CAUSA
1.
Il giudice delegato al Fallimento Lea Costruzioni s.r.I.,
ammettendo i crediti vantati da Masè Termoimpianti s.r.I.,
subappaltatore, al passivo della procedura in via chirografaria,
respingeva la richiesta di collocazione in prededuzione avanzata dalla
società e operava una parziale compensazione con un controcredito,
in relazione ad alcune fatture emesse dalla fallita.
2.
L'opponente Masè Termoimpianti deduceva che il proprio
credito di subappaltatore doveva essere collocato in prededuzione, ai
sensi degli artt. 111 legge fall. e 118, terzo comma, del d.lgs. aprile
2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici, d'ora in avanti «codice del
2006»), in quanto derivante da un contratto di subappalto stipulato
con la fallita, in relazione ad appalti pubblici affidati dal Comune di
Nova Ponente e dalla Provincia di Bolzano, e funzionale agli interessi
della procedura concorsuale.
Ric. 2015 n. 20755 sez. SU - ud. 14-01-2020
-2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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