Sentenza Nº 03513 della Corte Suprema di Cassazione, 31-01-2022

Presiding JudgeCASSANO MARGHERITA
ECLIECLI:IT:CASS:2022:3513PEN
Date31 Gennaio 2022
Judgement Number03513
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Fiorentino Eugenio, nato a Seregno, il 25/03/1968
avverso il decreto del 18/11/2019 della Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Caputo;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Delia Cardia, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del
provvedimento impugnato.
Penale Sent. Sez. U Num. 3513 Anno 2022
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: CAPUTO ANGELO
Data Udienza: 16/12/2021
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con decreto deliberato il 18 novembre 2019 la Corte di appello di Brescia
ha dichiarato inammissibile l'istanza ai sensi dell'art. 28, d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159 proposta nell'interesse di Eugenio Fiorentino attraverso il difensore
e procuratore speciale Avvocato Dario Bolognesi. L'istanza era finalizzata alla
revocazione della confisca dei beni immobili, dei beni mobili registrati, dei conti
correnti e di altri beni oggetto del provvedimento di confisca adottato nei
confronti di Fiorentino dal Tribunale di Monza con decreto del 18 febbraio 2013,
divenuto irrevocabile il 28 ottobre 2014, provvedimento deliberato, nella
prospettazione dell'istante, sull'assunto della sussistenza dei requisiti di cui alle
lettere a)
e
b)
dell'art. 1, d.lgs. n. 159 del 2011. A sostegno della domanda,
l'istante aveva dedotto, quale elemento di novità, la sentenza della Corte
costituzionale n. 24 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 16, d. Igs. n. 159 del 2011 nella parte in cui stabilisce che la misura di
prevenzione della confisca di cui agli artt. 20 e 24 d.lgs. cit., si applichi anche ai
soggetti indicati dall'art. 1, comma 1, lett. a),
d.lgs. cit.
A fondamento della pronuncia di inammissibilità, la Corte di appello di
Brescia ha osservato che la revocazione della confisca può essere chiesta nei soli
tre casi tassativamente stabiliti dall'art. 28, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011,
posto che il comma 2 della medesima disposizione non prevede un ulteriore e
generale caso di revocazione della confisca, ma, così come il comma 3, pone
limiti alla proposizione dell'istanza con riguardo al contenuto e al tempo della
proposizione stessa. Di conseguenza, osserva conclusivamente la Corte di
appello di Brescia, l'istanza proposta nell'interesse di Fiorentino non rientra nei
casi di revocazione tassativamente previsti dall'art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011.
2.
Avverso l'indicato decreto della Corte di appello di Brescia ha proposto
ricorso per cassazione Eugenio Fiorentino, per il tramite dell'Avvocato Dario
Bolognesi, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art.
173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - erronea applicazione dell'art. 28,
d.lgs. n. 159 del 2011 e mancanza di motivazione, avendo la Corte di appello
apoditticamente escluso l'indicata sentenza della Corte costituzionale dal novero
dei presupposti legittimanti la revocazione. Osserva il ricorrente che nel processo
penale lo strumento per far valere la pronuncia di illegittimità costituzionale della
norma incriminatrice intervenuta dopo il passaggio in giudicato della sentenza di
condanna è l'incidente di esecuzione
ex
art. 673 cod. proc. pen.; strumento,
questo, di cui è priva la disciplina delle misure di prevenzione, in quanto la
riforma del 2011 ha introdotto l'art. 28 cit. in luogo della revoca, con la
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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